L’art. 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella parte in cui prevede che il tribunale dichiari inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», deve essere interpretato nel senso di una contestualità logica e funzionale, non necessariamente cronologica. L’istanza di esdebitazione può pertanto essere presentata anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale e decisa con un successivo decreto, purché il relativo subprocedimento resti inserito nell’ambito dell’originaria procedura concorsuale.
Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 74 – Presidente Amoroso – Redattrice Sciarrone Alibrandi.
Il caso e il dubbio di costituzionalità
La pronuncia trae origine da una liquidazione giudiziale aperta dal Tribunale di Arezzo nei confronti della titolare di un’impresa individuale. La procedura era stata chiusa, prima del decorso di tre anni dalla sua apertura, a seguito di un riparto che aveva consentito il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili.
A distanza di oltre novanta giorni dal decreto di chiusura, la debitrice aveva presentato un’autonoma istanza di esdebitazione. Il tribunale aveva tuttavia prospettato la possibile inammissibilità della domanda, ritenendo che il tenore letterale dell’art. 281, comma 1, CCII imponesse la presentazione dell’istanza prima della chiusura della procedura, così da consentire al giudice di pronunciarsi sull’esdebitazione contestualmente al relativo decreto.
Secondo il giudice rimettente, tale interpretazione avrebbe potuto porsi in contrasto con l’art. 76 Cost., per violazione dei criteri stabiliti dalla legge delega n. 155 del 2017. Quest’ultima aveva infatti espressamente previsto per il debitore la possibilità di presentare la domanda di esdebitazione «subito dopo la chiusura della procedura» e, in ogni caso, una volta trascorsi tre anni dalla sua apertura.
La contestualità diventa logica e funzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 281 CCII.
Il riferimento alla pronuncia dell’esdebitazione «contestualmente» al decreto di chiusura non individua un rigido limite cronologico. Esprime, piuttosto, la necessità che il procedimento diretto alla liberazione dai debiti residui conservi un collegamento logico e funzionale con la liquidazione giudiziale.
La contestualità ricorre certamente quando il debitore presenti l’istanza prima della conclusione della procedura e il tribunale decida direttamente con il decreto di chiusura. Essa sussiste, tuttavia, anche quando la domanda sia depositata subito dopo e il giudice provveda con un distinto decreto, all’esito di un subprocedimento nel quale siano sentiti il curatore e i creditori.
La domanda successiva alla chiusura non può dunque essere considerata automaticamente tardiva. Decisivo è che la richiesta rimanga inserita nell’originario contesto concorsuale, senza imporre al debitore l’apertura di una nuova e autonoma procedura.
A questo fine assumono rilievo sia il periodo che precede l’acquisto di efficacia del decreto di chiusura, ai sensi dell’art. 235, comma 4, CCII, sia le ipotesi nelle quali gli organi concorsuali continuano a esercitare determinate funzioni dopo la chiusura, come avviene per i giudizi e per le operazioni liquidatorie ancora pendenti disciplinati dall’art. 234 CCII.
Il favor debitoris e il principio del “fresh start”
La soluzione adottata dalla Consulta si inserisce nella progressiva valorizzazione dell’esdebitazione quale strumento di reinserimento del debitore meritevole nel sistema economico e sociale.
Il beneficio determina l’inesigibilità dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti, senza incidere sui diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. Restano inoltre esclusi, tra gli altri, i debiti alimentari e di mantenimento, quelli derivanti da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
L’esdebitazione presuppone il rispetto delle condizioni indicate dall’art. 280 CCII, tra cui la collaborazione con gli organi della procedura, l’assenza di condotte distrattive o fraudolente e la mancanza di determinate condanne definitive. Non assume invece rilievo decisivo la percentuale di soddisfacimento dei creditori, essendo il beneficio coerente con l’obiettivo di riconoscere una seconda opportunità al debitore non immeritevole.
In tale prospettiva, l’interpretazione meramente cronologica dell’art. 281 avrebbe prodotto un risultato contrario alla finalità dell’istituto. In assenza di uno specifico obbligo del curatore di informare il debitore dell’imminente chiusura, quest’ultimo avrebbe potuto perdere definitivamente il beneficio per non aver presentato tempestivamente una domanda prima di un provvedimento della cui prossima adozione non aveva conoscenza.
Un termine ancora incerto
La decisione evita che la chiusura formale della liquidazione giudiziale si trasformi in una preclusione assoluta, ma non individua un termine preciso entro il quale la domanda debba essere presentata.
La formula «subito dopo» resta pertanto affidata alla valutazione del giudice, da compiere tenendo conto del collegamento tra l’istanza e la procedura appena conclusa, dell’eventuale ultrattività degli organi concorsuali e dell’esigenza di non lasciare i creditori in una situazione di incertezza indefinita.
Proprio su questo punto la Corte ha sollecitato un intervento organico del legislatore. La previsione di un termine espresso di decadenza consentirebbe di contemperare il favor debitoris e la necessità di assicurare una rapida ripartenza con la tutela dell’affidamento dei creditori e la certezza dei rapporti giuridici.
In attesa di tale intervento, il principio affermato dalla sentenza n. 74 del 2026 è comunque netto: la contestualità richiesta dall’art. 281 CCII non coincide necessariamente con la simultaneità dei provvedimenti e l’istanza presentata dopo la chiusura non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata depositata durante la liquidazione giudiziale.
18.09.2026