La Cassazione interviene sul potere del giudice delegato e del Tribunale di esaminare l’eccezione di nullità o irripetibilità del credito fondata sull’asserita concessione abusiva del finanziamento. L’accertamento può svolgersi anche in via incidentale, senza la presenza in giudizio della cedente.
Cassazione civ., Sez. I, ordinanza del 25 agosto 2026, n. 24754
La vicenda: credito ceduto e contestazione dell’abusiva concessione del finanziamento
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una società, cessionaria del credito di una banca, per l’ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l. con collocazione privilegiata pignoratizia.
Il giudice delegato respingeva la domanda, ritenendo che i finanziamenti fossero stati concessi quando lo stato di insolvenza della società poi fallita era già evidente. Secondo tale impostazione, la condotta della banca integrava una concessione abusiva del credito, con nullità dei contratti e irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2035 c.c. Il giudice delegato riteneva, inoltre, nullo o comunque inopponibile il pegno, per difetto di data certa delle relative lettere. A seguito dell’esclusione, la società proponeva opposizione allo stato passivo.
Il Tribunale, in sede di opposizione, accoglieva parzialmente la domanda, ammettendo il credito in via chirografaria. Escludeva di poter esaminare l’eccezione del curatore fondata sull’abusiva concessione del credito, ritenendo che tale condotta, riferibile alla banca cedente e ai suoi funzionari, non potesse essere accertata neppure incidentalmente in assenza dei relativi soggetti nel giudizio.
I poteri di accertamento del giudice in sede concorsuale
La Suprema Corte ha censurato l’impostazione adottata dal Tribunale in sede di opposizione. L’accertamento incidentale dell’eventuale illiceità, anche penale, della condotta della banca erogatrice non è incompatibile con la natura endo-concorsuale del rito, sia con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo sia con riguardo all’udienza di verifica crediti.
Il giudice delegato e il tribunale fallimentare hanno il potere verificare se l’erogazione dei finanziamenti costituisca un fatto penalmente rilevante idoneo a determinare la nullità dei contratti per violazione di norme imperative e tale verifica può fondarsi anche su indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Il controllo si estende anche alla ripetibilità delle somme. Occorre verificare se la banca, e quindi il cessionario, abbia diritto alla restituzione o se l’erogazione integri una prestazione eseguita in offesa al buon costume, con irripetibilità ai sensi dell’art. 2035 c.c..
La mancata partecipazione della banca originaria non paralizza l’accertamento: il cessionario aziona il medesimo credito e non può venirsi a trovare in una posizione migliore del cedente. Per questa ragione il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di nullità e irripetibilità, ha violato l’art. 112 c.p.c..
Considerazioni conclusive
L’ammissione al passivo non può dipendere dalla sola circolazione del credito, né l’assenza della banca cedente può impedire la verifica dei vizi originari del titolo.
La cessione non sterilizza i vizi originari e l’art. 112 c.p.c. impone una pronuncia su tutte le eccezioni ritualmente sollevate.
18.09.2026