03.11.2023 Icon

Obblighi di segnalazione dei prestatori dei servizi di pagamento: la Banca d’Italia ci dice come fare

In data 30 ottobre 2023 è stata pubblicata la comunicazione della Banca d’Italia con cui precisa i presupposti della sospensione del rimborso delle operazioni non autorizzate da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), fornendo altresì un template da utilizzare per le segnalazioni.

Com’è noto, infatti, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 11/2010, i PSP (banche, Poste Italiane, istituti di pagamento, IMEL, etc.) hanno l’obbligo di rimborsare immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata.

In particolare, I PSP sono tenuti a effettuare in favore del pagatore un rimborso integrale (nel senso che l’importo rimborsato deve essere pari all’intero importo dell’operazione non autorizzata), immediato (vale a dire, il rimborso deve avvenire immediatamente e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il PSP ha avuto conoscenza dell’operazione non autorizzata) e non svantaggioso (la data valuta dell’accredito del rimborso non deve essere, cioè, successiva alla data di addebito dell’importo).

Rimane ovviamente ferma la possibilità per il PSP di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata: in questo caso il PSP ha diritto di chiedere direttamente al pagatore la restituzione dell’importo rimborsato.

Un’eccezione all’obbligo di rimborso si ha, per l’appunto, nel caso in cui il PSP abbia il motivato sospetto che l’operazione non autorizzata derivi da un comportamento fraudolento posto in essere dal pagatore, caratterizzato cioè da elementi idonei a provare l’intenzione del pagatore di raggirare il PSP per ottenere un rimborso non dovuto.

Nel caso in cui il PSP sospenda il rimborso, deve darne immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.

Il template elaborato dalla Banca d’Italia serve proprio per consentire la trasmissione delle segnalazioni secondo modalità standardizzate, che ne agevolino sia la trasmissione da parte dell’intermediaria, sia le modalità di raccolta da parte della Banca d’Italia.

A questo proposito, la Banca d’Italia invita i soggetti segnalanti a comunicare, con cadenza mensile (il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente) e solo in caso di segnalazione positiva, ogni rimborso sospeso e a indicare, tra l’altro, i motivi del sospetto di frode, la tipologia dell’utente dei servizi di pagamento (per esempio, se sia o meno consumatore) e le caratteristiche delle operazioni di pagamento disconosciute (data e importo dell’operazione).

Si esclude, in ogni caso, la trasmissione di dati o informazioni del cliente aventi carattere personale (come per esempio il nome).

Resta ferma la facoltà per i PSP di effettuare una segnalazione di fronte al singolo evento.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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