31.10.2024 Icon

Decreto Salva-casa: arrivano le prime linee-guida

Il c.d. Decreto Salva-casa (d.l. 69/2024) ha introdotto, come noto, molteplici novità in numerose materie: dal recupero dei sottotetti, ai micro-appartamenti, fino al cambio di destinazione d’uso (ne abbiamo parlato più diffusamente qui).

Allo scopo di fornire delle linee-guida alle novità normative, il Comune di Roma ha pubblicato la circolare n. 205723/2024. Si tratta di un provvedimento che – sebbene valido formalmente per un singolo comune – costituisce un punto di riferimento molto significativo, anche perché il Comune di Roma è il primo a pubblicare un provvedimento del genere, ed è immaginabile che molto presto altri comuni ne seguano l’esempio.

La circolare riguarda, in particolare, tre aspetti, ovverosia: i cambi di destinazione d’uso; le oblazioni per la sanatoria; i requisiti minimi di agibilità.

Con riguardo ai cambi di destinazione d’uso, la previsione più rilevante della circolare è quella secondo cui le indicazioni del piano regolatore, con le relative norme di attuazione, prevalgono sul Decreto Salva-casa.

Altrettanto significativa è la previsione secondo cui la SCIA ordinaria o la SCIA alternativa al permesso di costruire sono consentite in base al tipo di mutamento e alle opere previste, specificando le condizioni per ciascun caso. Ciò in considerazione del fatto che, prima del Decreto, il cambio di destinazione d’uso c.d. verticale (quando cioè si passa da una categoria catastale all’altra) chiedeva sempre il permesso di costruire.

Circa, invece, le oblazioni la circolare stabilisce gli importi per la regolarizzazione degli interventi edilizi in parziale difformità rispetto al titolo edilizio o eseguiti senza SCIA. Tali importi sono variabili a seconda della c.d. “doppia conformità” (ossia, rispetto delle norme urbanistiche sia alla realizzazione sia alla domanda) o della c.d. “conformità asimmetrica” (vale a dire, rispetto delle norme solo al momento della domanda).

Infine, in merito ai requisiti per l’agibilità, si ricorda come il Decreto consenta, in deroga alle regole generali, l’asseverazione della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche in caso di altezze di 2,40 metri e di superfici di 20 mq per i monolocali e 28 mq per i bilocali. Secondo la circolare, però, tale deroga è ammissibile solo per interventi sul patrimonio edilizio esistente; va quindi esclusa, per esempio, ai mutamenti di destinazioni d’uso, nonché alle nuove costruzioni e agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche quando tali interventi siano classificabili in ristrutturazione edilizia.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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