09.01.2025 Icon

Quello che c’è da sapere per il Superbonus 2025

Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus si restringe ancora di più.

Archiviata, infatti, la quota del 70% prevista per il 2024 (quella del 110%, ormai, è un lontano ricordo, che sopravvive solo per gli interventi di recupero degli edifici colpiti da eventi sismici, verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, in aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza), da quest’anno il bonus è riconosciuto solamente nella misura del 65%, e comunque esclusivamente in favore di condomini, persone fisiche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e alcuni enti del terzo settore.

Occorre poi che, alla data del 15 ottobre 2024, sia stata, a seconda dei casi: presentata la CILA se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; ovverosia, adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi vengono effettuati dai condomini; oppure ancora, presentata l’istanza per ottenere il titolo abilitativo, qualora gli interventi comportino la demolizione e la ricostruzione di un immobile.

Il bonus potrà essere richiesto solo per alcuni interventi, vale a dire l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti, e gli interventi antisismici (c.d. interventi trainanti). Spetta altresì per una serie di interventi trainanti (efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, etc.), se seguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Per ognuno di questi interventi, è comunque prevista una spesa massima su cui calcolare il bonus: per esempio, per gli interventi di isolamento termico la spesa massima per gli edifici unifamiliari è di 50.000 Euro.

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura è sostanzialmente bloccato. Per poter usufruire di tali opzioni è infatti necessario che alla data di entrata in vigore del d.l. 11/2023 siano state presentate la delibera assembleare e la CILA, e che entro il 30 marzo 2024 i lavori siano effettivamente iniziati, con pagamento di spese comprovate da fatture. Se così non fosse, si potrà usufruire dell’agevolazione solo in maniera diretta.

Come è facile appurare, attualmente la gestione e la fruizione del Superbonus (o meglio, di quello che ne resta) è sempre più difficile e meno attrattiva, portando di fatto alla soppressione della misura.

Infatti, se il carico per lo stato in conseguenza del Superbonus al 110% è stato di circa 120 miliardi di Euro, quello per il 70% (con riferimento al 2024) è stato solo di poche centinaia di milioni. Considerando il fatto che per usufruire del bonus al 65% si richiede, in linea di principio, che siano già stati prodotti i titoli edilizi, sicuramente poche persone potranno goderne.

Ciò rappresenta senz’altro un sollievo per le casse pubbliche, ma un disagio per quei cittadini e quelle imprese che avevano programmato i lavori quando il contesto normativo era ben diverso, e si sono ritrovati con i lavori non ancora terminati e con la prospettiva di non potere usufruire delle agevolazioni fiscali alle stesse condizioni di partenza.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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