28.05.2025 Icon

L’avvocato può cancellarsi dall’albo anche se pende un procedimento disciplinare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 23 maggio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge forense che impedisce la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare, anche se richiesta dal professionista.

La questione era nata dal caso di un avvocato affetto da gravi patologie, al quale l’Ordine aveva negato la cancellazione a causa di procedimenti disciplinari pendenti.

Secondo la Corte costituzionale, il divieto di cancellazione dall’albo, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, comporta che, per l’intera durata del procedimento, l’avvocato non possa esercitare alcuni diritti e libertà che, invece, sono di rango costituzionale, come la libertà di revocare l’adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione, e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa: tali diritti si esplicano immancabilmente attraverso (o comunque presuppongono) la fuoriuscita dalla compagine professionale.

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che questo divieto viola vari articoli della Costituzione, ovverosia:

  • l’art. 2, poiché limita la libertà di autodeterminazione del professionista;
  • l’art. 4, per l’impatto sproporzionato sulla libertà di lavoro, specialmente se l’avvocato vuole cambiare attività;
  • l’art. 3, perché non è la misura meno restrittiva possibile per tutelare l’interesse pubblico all’azione disciplinare.

Lo scopo di tutelare l’efficacia dell’azione disciplinare si può, quindi, realizzare con strumenti meno limitativi dei diritti fondamentali.

In attesa di un intervento legislativo, la Corte ha precisato che la cancellazione dall’albo comporta sì l’estinzione del procedimento disciplinare, ma non cancella la responsabilità derivante dai fatti contestati. Ciò vuol dire che se il professionista chiede in futuro la reiscrizione, l’azione disciplinare può – e deve – essere riattivata, purché non sia prescritta.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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