03.09.2025 Icon

CCNL e appalti pubblici: i vincoli del Codice dei contratti

La recente sentenza del TAR Milano n. 1635/2025 chiarisce un aspetto cruciale in materia di partecipazione alle gare d’appalto: l’impresa concorrente può essere esclusa anche qualora applichi un CCNL non più vigente, pur se formalmente coincidente con quello indicato nel bando.

CCNL superato e ricorso contro l’aggiudicazione

Il caso deciso dal Tribunale riguardava un bando comunale per la gestione della ristorazione scolastica e domiciliare. La stazione appaltante aveva valutato il costo della manodopera sulla base del CCNL di settore vigente, considerandolo requisito essenziale di partecipazione.

Un’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, contestando che l’impresa vincitrice avesse dichiarato l’applicazione del medesimo CCNL, ma nella versione sottoscritta nel 2018, non più attuale rispetto a quella in vigore dal 2024.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sostanziale la differenza, e determinando così l’esclusione dell’impresa e il ribaltamento dell’esito della gara.

Il principio normativo: CCNL vigente e contratti equipollenti

I giudici hanno osservato, in primo luogo, che l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che al personale impiegato nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti debba essere applicato il CCNL vigente, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, strettamente collegato all’attività dell’appalto o della concessione.

Un’eccezione è prevista solo per gli operatori che applicano contratti diversi, a condizione che attestino l’equivalenza retributiva e normativa tramite apposita dichiarazione (art. 4, Allegato I.01, d.lgs. n. 36/2023).

Dichiarazione di equivalenza: quando è obbligatoria?

Secondo la legge, quindi, la semplice dichiarazione di applicazione del contratto collettivo richiesto non è sufficiente se questo, nella versione adottata dall’impresa, risulta superato dalla contrattazione più recente. In tali casi, l’offerta è considerata irregolare, salvo che l’operatore economico dimostri – tramite una “dichiarazione di equivalenza” – la piena equipollenza economica e normativa del contratto applicato rispetto a quello vigente (cosa che nel caso di specie evidentemente mancava).

Attenzione ai requisiti: cosa devono fare le imprese?

La pronuncia evidenzia, in definitiva, come le nuove disposizioni rendano più stringenti i requisiti di ammissione alle gare pubbliche. Le imprese devono prestare massima attenzione al CCNL vigente di riferimento, verificando la corrispondenza con quello richiesto dalla stazione appaltante e predisponendo, ove necessario, la dichiarazione di equivalenza.

Il rispetto di tali vincoli si configura ormai come condizione imprescindibile per evitare contestazioni e garantire la validità della partecipazione agli appalti pubblici.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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