12.06.2024 Icon

Appalti pubblici: il RUP al vaglio del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 4435/2024, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti circa i poteri del responsabile unico del progetto (RUP), soprattutto in rapporto con la commissione giudicatrice.

Come noto, le procedure di gara vedono oggi la compartecipazione di due organi: da una parte la commissione giudicatrice, composta da professionisti e soggetti competenti nella materia oggetto dell’appalto; dall’altra parte il responsabile unico del progetto (RUP, che fino al precedente codice degli appalti era il responsabile unico del procedimento), rappresentante della stazione appaltante e garante della legittimità e regolarità del procedimento di scelta dell’aggiudicatario.

Il dubbio che si è posto al Consiglio di Stato nella sentenza in commento riguarda i quali siano i poteri di intervento del RUP sulla scelta della contraente privato compiuta dalla commissione giudicatrice.

Nel giudizio in oggetto, infatti, l’impresa prima classificata era stata esclusa direttamente e autonomamente dal RUP, il quale riteneva che la commissione avesse commesso rilevanti errori in sede di valutazione dell’offerta tecnica, e ciò nonostante il parere contrario espresso da due componenti della commissione.

L’aggiudicatario ottenne innanzi al TAR l’annullamento del provvedimento di esclusione, ma la sentenza venne impugnata dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha anzitutto osservato che il RUP può «esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura», pur non potendo sostituire «alle valutazioni discrezionali della Commissione un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico».

In altri termini, l’attività della commissione è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, né dal giudice, né tantomeno dal RUP.

Sulla base di questa argomentazione, la Corte ha rigettato il ricorso.

Ciò comunque non toglie – continua la sentenza – che la decisione non possa essere inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. In questo caso è certamente ammesso l’intervento del RUP.

Tra l’altro, anche l’attuale codice degli appalti non esclude che il RUP possa avere spazi di confronto con la commissione per ottenere chiarimenti o documenti.

Per esempio, l’art. 17, c. 5, stabilisce che il RUP dispone l’aggiudicazione definitiva «se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico», il che gli consente di avanzare dubbi sulla sua legittimità, senza essere vincolato alla decisione della commissione.

Allo stesso modo, l’art. 18, c. 2, fa salva, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, la possibilità della stazione appaltante di agire in autotutela. Ciò vorrebbe dire, secondo la sentenza in commento, che «se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione».

Il Consiglio di Stato ha in definitiva riconosciuto il potere del RUP di esercitare un’attività di controllo di regolarità della procedura, ma non potrebbe sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione (al massimo potrebbe chiedere chiarimenti e approfondimenti). Il potere sostitutivo del RUP sarebbe possibile solamente nel caso in cui la commissione avesse espresso una valutazione manifestamente illogica o manifestamente irragionevole.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Amministrativo ?

Contattaci subito