14.10.2015 Icon

Violazione del diritto di controllo e di informazione spettante ai soci di srl

Come noto, l’art. 2476, comma 2, c.c. ha ampliato il diritto di controllo nella s.r.l., consentendo a ciascun socio che non partecipa all’amministrazione della società sia di avere notizie dall’organo amministrativo in merito allo svolgimento degli affari sociali, sia di consultare, anche con l’ausilio di professionisti di fiducia, la documentazione della società.

La finalità è quella di consentire ai soci (che non siano amministratori) di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, dalla fase delle trattative sino alla conclusione dell’affare medesimo.

Secondo un orientamento ormai consolidato, proprio alla luce delle finalità di cui sopra, le disposizioni statuarie non possono derogare in pejus a tale diritto di controllo; al contrario, la previsione normativa può essere integrata ed estesa con una più articolata disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di cui all’art. 2476, comma 2, c.c..

Ciò posto è evidente che, dall’eventuale violazione di tale diritto da parte degli amministratori, possa discendere la revoca dell’amministratore ed in ogni caso l’azione di responsabilità a carico dell’amministratore.

A tal fine si evidenzia che secondo un orientamento consolidato del Tribunale di Milano la violazione del diritto all’informazione societaria veritiera e corretta produce un pregiudizio meritevole di tutela “solo se la medesima condotta illecita degli amministratori abbia determinato — oltre o accanto al pregiudizio al patrimonio sociale e a prescindere da questo — un distinto pregiudizio al patrimonio del singolo sulla base di una serie causale autonoma, il che si verifica allorché la mancata o falsa informazione sulla complessiva situazione economica e patrimoniale della società abbia indotto il singolo a fare o a mantenere un investimento (poi risultato negativo) che non avrebbe fatto qualora fosse stato a conoscenza dei fatti omessi o falsamente rappresentati nei documenti ufficiali” (21 ottobre 1999, GI, 2000, 1641; confronta anche Trib. Milano, 20 marzo 1997, in Giur. It., 1998, 108).

14 ottobre 2015Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com