23.12.2021 Icon

Valida la convocazione delle assemblee societarie “a distanza” anche dopo l’emergenza Covid-19

In presenza di una clausola statutaria che permetta, in via generica, che l’intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o il soggetto che comunque effettua la convocazione) può legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, potendo altresì omettere l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento.

In questa direzione si è espresso il Consiglio Notarile di Milano in data 23 novembre 2021 con la massima n. 200, secondo cui appunto “Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.”.

Questa interpretazione estensiva della validità ultra-emergenziale delle clausole testè descritte – afferenti beninteso sia alle s.p.a. che alle s.r.l. – dovrebbe applicarsi anche alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Partendo dal dato letterale dell’art. 2370, c.c., infatti, il Consiglio Notarile meneghino osserva che nemmeno la lettera della legge consentirebbe di escludere una simile lettura, poiché “se il legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto, la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola «può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione». Così com’è formulata, invece, la norma non sembra in grado di precludere la possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico di convocazione dell’assemblea”.

Tale osservazione, pertanto, comporterebbe una rivalutazione della nozione giuridica di “luogo” da indicare necessariamente nell’avviso di convocazione, nel senso di farvi ricomprendere al suo interno anche il concetto di luogo “virtuale”, superando la concezione che lo identifica unicamente nella sua dimensione fisica.

Posta dunque la legittimità della convocazione di un’assemblea anche solo virtuale, non deve mettersi in secondo piano la necessità ineliminabile che le modalità di svolgimento delle assemblee consentano il pieno rispetto dei principi di collegialità, buona fede, parità di trattamento tra i soci e tutela dei soci di minoranza.

Infatti, tenendo a mente che la ratio della norma considerata – l’art. 2370 c.c. – è anche quella di favorire ed incentivare l’esercizio dei diritti sociali e avendo presente la legittimità delle clausole statutarie che consentono la convocazione dell’assemblea anche fuori dalla sede sociale, se non anche fuori dall’Italia, non potrà negarsi che “tali diritti sono maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea che venga convocata in qualsiasi luogo d’Italia o d’Europa in forza delle predette clausole statutarie, pur nel rispetto del dato formale e della lettera della legge”.

Riccardo Siligardi – r.siligardi@lascalaw.com

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