26.05.2021 Icon

Un altro mattoncino del Codice della Crisi aggiunto all’art. 182 l.f.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». (21A03181) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 21).

All’art 37 ter è introdotta una importante novità all’art 182 bis l.f. in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e modifiche sostanziali del Piano successive all’omologazione.

Il predetto articolo, rubricato “Modifica all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” dispone che “All’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma è inserito il seguente: «Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma»”.

SI tratta di una norma già prevista nel Codice della Crisi all’art 58, il quale dispone al secondo comma che: “Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48”.

In virtù di questa novità, qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore potrà apportare le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista attestatore un rinnovo dell’attestazione.

La norma prevede che il piano modificato e l’attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese. Della pubblicazione dovrà essere dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Questi, entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso possono proporre opposizione avanti al Tribunale, nelle forme di cui al comma dell’art 182 bis l.f. (il quale dispone che “Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”).

Si tratta di una rilevante modifica apportata alla legge fallimentare, che nuovamente anticipa alcune norme e aspetti innovati previsti nel Codice della Crisi.

La ratio di questa ennesima anticipazione è quella di fornire alle imprese in difficoltà un ulteriore sostegno, in un periodo in cui molti accordi di ristrutturazione, a causa dei fisiologici effetti della pandemia, necessitano di modifiche non solo formali o marginali (modifiche, ad esempio, che non si traducono in un mero slittamento dei termini di adempimento dell’accordo).

Sfruttando questa nuova disposizione l’impresa debitrice potrebbe evitare – nel caso siano necessarie modifiche sostanziali al piano omologato – una solitamente lunga rinegoziazione dell’Accordo in contradditorio con i debitori partecipanti e una nuova omologazione, con conseguente risparmio di tempo e di costi.

Tuttavia, affinché le modifiche sostanziali al Piano possano essere “imposte” ai debitori partecipanti sarà necessario che:

  • le modifiche apportate al Piano siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi;
  • il professionista attestatore rinnovi l’attestazione;
  • il piano modificato e l’attestazione vengano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori;
  • i creditori non presentino (entro 30 giorni dalla pubblicazione) con successo opposizione ai sensi dell’art 182, co. 4, l.f.

Si segnala inoltre che l’attuale legislatore non ha allo stato ritenuto di anticipare l’introduzione anche dell’art 58, co. 1, del CCII, il quale disciplinerà l’ipotesi delle modifiche sostanziali del piano che intervengano nella fase precedente all’omologazione. Per questa ipotesi il Codice della Crisi prevede non solo il rinnovo dell’attestazione, ma anche il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi.

Questa ulteriore anticipazione di una norma di portata innovativa contenuta nel Codice della Crisi proprio a pochi mesi dalla entrata in vigore dello stesso (prevista per il 1° settembre 2021) potrebbe essere interpretata anche come un indizio della volontà del legislatore di posticipare nuovamente l’entrata in vigore del nuovo Codice.

Luca Scaccaglia – l.scaccaglia@lascalaw.com

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