21.07.2017 Icon

Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM: “pesanti” quanto la legge

Le circolari e le direttive amministrative emanate nell’esercizio della funzione pubblica, in quanto prive del carattere vincolante della legge, possono essere disattese dal Giudice Ordinario, ove in contrasto con fonti giuridiche di rango primario. Se, tuttavia, un atto amministrativo appare non solo conforme alla legge, ma imprescindibilmente funzionale all’ottemperanza dei principi che regolano la materia de qua, esso acquista un peso specifico differente, tale da renderlo non più meritevole di disapplicazione e, per ciò stesso, paragonabile alla legge. È questo il caso delle Istruzioni della Banca d’Italia in sede di computo dei Tassi Effettivi Globali Medi.

Con la sentenza n. 7764/2017, pubblicata lo scorso 6 luglio 2017, il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione, proposta da una società correntista e dal relativo fideiussore, al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di un saldo debitore di conto corrente pari a € 79.607,07 (oltre interessi e spese di procedura), pronunciandosi su un quesito ancora dibattuto in seno alle aule di giustizia di ogni latitudine: la connotazione giuridica (e, per restare in tema, il “peso”) da attribuire alle Istruzioni della Banca d’Italia.

In particolare, nel prendere posizione sull’eccepita usurarietà degli interessi applicati dall’istituto creditore al rapporto contestato, il Giudicante meneghino ha dapprima rammentato che la giurisprudenza di merito (specie penale) ha più volte assimilato le Istruzioni in parola a semplici circolari amministrative, suscettibili, per tale natura, di non essere applicate qualora ritenute contra legem.

Ebbene, anche al fine di dirimere detto disaccordo, il Giudice milanese, nel caso introdotto, ha giudicato tali Istruzioni non qualificabili alla stregua di mere circolari, riconoscendo ad esse “una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa anti-usura”, ancorché non ricomprese nell’elenco delle fonti di diritto previsto dall’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Fermo l’assunto per cui spetta alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi devono intendersi usurari (conformemente a quanto prescrive la norma di cui all’art. 644, comma 3, c.p.), il Tribunale di Milano, onde chiarire il proprio punto di vista sull’argomento, ha dapprima evidenziato come l’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 (fonte giuridica di rango primario disciplinante la materia in questione) fissi il ridetto limite al tasso di interesse medio applicato dagli istituti di credito operanti sul mercato, aumentato della metà, come da rilevazioni effettuate ogni tre mesi a cura del Ministero del Tesoro.

Ad ogni buon conto, il Giudice ha pure osservato che il Ministro del Tesoro, sin dall’entrata in vigore della normativa in commento, ha sempre demandato alla Banca d’Italia la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, per poi rendere pubblici i dati estrapolati da quest’ultima mediante l’emanazione di decreti (in seguito ad ogni singola rilevazione) e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In virtù dell’incarico sistematicamente conferitole dal Ministero del Tesoro, siccome legittimato dall’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 (norma di legge ordinaria, come il menzionato art. 644 c.p. impone), la Banca d’Italia, dunque, ha assunto l’esclusiva funzione pubblica di determinare la soglia usura, una volta recepite ed elaborate le informazioni raccolte trimestralmente da banche ed intermediari finanziari.

Ora, assecondando la ratio che anima la disciplina in commento, sottesa alla “ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio”, il Magistrato ha ritenuto di poter riconoscere un carattere del tutto “speciale” alle Istruzioni in rassegna. Al riguardo, infatti, ha affermato che il calcolo del T.E.G.M. effettuato in maniera difforme da quanto previsto dalle ridette Istruzioni condurrebbe ad un risultato non solo inattendibile dal punto di vista tecnico, ma anche – e soprattutto – “ingiusto”.

Da ciò consegue che la disapplicazione delle Istruzioni in parola, definite dal Giudicante “norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura”, si porrebbe, a parere di quest’ultimo, in contrasto con quanto l’ordinamento bancario impone in tema di computo degli interessi usurari, dal momento che esse traducono l’esigenza, logica oltreché metodologica, del Legislatore di rendere fruibili dati omogenei, sì da poterli utilizzare quali termini di raffronto.

A mente del ragionamento seguito dal Tribunale di Milano nel caso in oggetto e trasfuso nella menzionata pronuncia n. 7764/2017, dunque, le Istruzioni della Banca d’Italia, pur non costituendo atti giuridici muniti di forza di legge, non meritano di essere in applicato disapplicate.

Tribunale di Milano, 6 luglio 2017, n. 7764Benedetto Losacco – b.losacco@lascalaw.com

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