01.09.2021 Icon

Il pignoramento esattoriale quale motivo di inammissibilità del ricorso

Il Collegio territoriale di Roma si è pronunciato dichiarando l’inammissibilità del ricorso introdotto da un cliente il quale, con la propria domanda, chiedeva all’intermediario il riconoscimento e la piena disponibilità delle somme precedentemente pignorate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La vicenda trae origine da un procedimento di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72bis, d.p.r. n. 602/1973, promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificato all’intermediario per un debito fiscale contratto dal ricorrente.

A seguito della sottoscrizione di un piano di rientro rateizzato da parte del ricorrente, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente notificato all’intermediario l’“atto di non prosecuzione” comunicandogli di non poter proseguire la procedura di recupero coattivo precedentemente avviata, rinunciando implicitamente alla stessa.

Sulla scorta di tale premessa, dunque, il ricorrente chiedeva all’intermediario lo svincolo delle somme depositate sul proprio conto corrente, richiesta che veniva disattesa dalla Banca atteso che per la stessa non era cessato il vincolo di indisponibilità precedentemente apposto.

La pronuncia dell’ABF si snoda esclusivamente sulla questione preliminare di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario resistente, il quale, “considerato il non chiaro tenore letterale dell’art. 19, comma 1- quater, del d.p.r. n. 1973/602, si considera assoggettato agli obblighi del custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c.”.

Il Collegio ha inizialmente rilevato che, in applicazione della disciplina relativa alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”emanate dalla Banca d’Italia, non possono essere proposti ricorsi “inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” e che l’ABF “non può conoscere “controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione” (v. sezione I, parag. 4).

In sede argomentativa prosegue l’Arbitro specificando che “Tuttavia nel caso di specie il procedimento esecutivo oggetto del thema decidendum non è quello giudiziale generale, bensì quello amministrativo speciale regolato dall’art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.”

In particolare, analizzando la disposizione appena richiamata, il Collegio ha ritenuto che  il procedimento di pignoramento esattoriale si caratterizza per il fatto che “l’agente della riscossione può procedere ad assoggettare a vincolo di indisponibilità le somme dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato senza la necessità di avvertire il debitore e di effettuare la citazione del terzo all’udienza ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e limitandosi a ordinare a quest’ultimo di provvedere direttamente al pagamento in favore dell’Erario delle somme vincolate entro i termini di legge” e che, dunque, “Soltanto qualora il terzo non adempia al pagamento ordinato l’agente della riscossione può avviare una procedura davanti al giudice dell’esecuzione regolata dalle regole ordinarie del pignoramento presso terzi ai sensi del codice di procedura civile.”

Dando atto, poi, del contrasto giurisprudenziale sulla natura giudiziale, amministrativa o mista del pignoramento esattoriale (Cassazione 10 dicembre 2019, n. 32203; v. anche Cassazione 9 agosto 2018, n. 20706 e Cassazione 14 novembre 2017, n. 26830), l’ABF, conformemente al Collegio di coordinamento nella decisione n. 8088/2021, ha concluso per ritenere che “rientrano tra le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata che sono sottratte (…) alla competenza dell’Arbitrato Bancario e Finanziario anche quelle che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale (anche nella sua fase c.d. stragiudiziale) e ai loro riflessi circa la legittimità o meno del comportamento dell’intermediario di non rendere disponibili al cliente le somme risultanti sul suo conto corrente ma oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602”.

In considerazione di questi motivi, pertanto, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

ABF, Collegio di Roma, 2 luglio 2021, n. 16042

Andrea Monesiglio – a.monesiglio@lascalaw.com

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