14.09.2020 Icon

Se hai eseguito il contratto non lo puoi disconoscere!

Il Tribunale di Spoleto con ordinanza resa in sede di ammissione prove, ha ribadito che il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito.

Nel caso in esame, la Banca convenuta contestava l’inammissibilità del disconoscimento operato dal debitore, affermando che il pagamento di alcune rate del finanziamento avesse prodotto il riconoscimento (implicito) del documento secondo il principio per cui l’esecuzione del contratto, seppur parziale, è inconciliabile con il suo disconoscimento.

La Banca, solo in subordine, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Il Giudice, esaminate le istanze delle parti, ha accertato l’inammissibilità del disconoscimento che risultava, quindi, privo di effetti: “ritenuto che non si renda necessario procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, atteso che l’opponente ha puntualmente onorato il debito assunto con la società di finanziamento mediante alcune rate e che il disconoscimento – operato in questa sede – è da reputarsi privo di effetto”.

A supporto di tale decisione il Tribunale ha richiamato noti precedenti di Legittimità, che hanno statuito il seguente principio: “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l’istanza di verificazione”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004)”.

Pertanto, attesa la natura inammissibile del disconoscimento, non si rendeva necessario procedere con la verificazione del contratto e il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L’ordinanza, in conformità a molti precedenti giurisprudenziali, conferma ulteriormente che l’esecuzione del contratto rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c. poiché l’esecuzione, seppur parziale, ne produce il riconoscimento.

Trib. Spoleto, Ord., 3 agosto 2020 Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

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