06.11.2026 Icon

Contratti bancari: la copia si può chiedere senza limiti?

Il diritto del cliente di ottenere copia del contratto bancario incontra il limite decennale previsto per la documentazione contabile. Il Tribunale di Roma distingue gli obblighi di consegna e informazione disciplinati dagli artt. 117 e 119 T.U.B.

Tribunale di Roma, Sez. XVII, 5 novembre 2026, n. 15436

La richiesta di un contratto datato

Una cliente, titolare di un rapporto di credito revolving, chiedeva alla banca nel settembre 2023 copia del contratto e dell’estratto conto storico. L’intermediario trasmetteva l’estratto conto e un documento di sintesi, ma non la copia integrale del contratto.

La cliente agiva quindi in giudizio per ottenerne la consegna. La banca eccepiva che il contratto, stipulato nel novembre 2007, risaliva a oltre dieci anni prima della richiesta e produceva comunque il documento durante il processo, chiedendo il rigetto della domanda o la cessazione della materia del contendere.

Consegna e informazione: obblighi diversi

Il Tribunale ricostruisce il sistema degli artt. 117 e 119 del d.lgs. n. 385/1993, volto ad assicurare la trasparenza dei rapporti bancari. L’art. 117, comma 1, impone la forma scritta del contratto e la consegna di un esemplare al cliente al momento della stipulazione. L’art. 119, commi 1 e 2, disciplina invece le comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto, compresi gli estratti conto.

Si tratta, dunque, di un’obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto: ne consegue che l’inadempimento si concretizza se, al momento della sottoscrizione, banca omette di consegnare copia al cliente.

Diversa è la previsione dell’art. 119, comma 4, T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro novanta giorni, la documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni. L’obbligo di esibizione diviene, pertanto, attuale solo a seguito della richiesta e l’inadempimento scatta ove l’istanza non venga evasa. In quest’ultimo caso,  spirato inutilmente il termine di legge, in caso di mancato riscontro il cliente può agire giudizialmente, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

Quanto all’estensione temporale, la pronuncia ribadisce che la documentazione è riferita all’ultimo decennio e che l’obbligo di conservazione non può protrarsi indefinitamente.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene ormai superato tale limite al momento della richiesta. Aggiunge che la cliente, ricevuta una risposta documentale parziale, avrebbe dovuto sollecitarne l’integrazione prima di promuovere la causa.

Considerazioni conclusive

La decisione richiama l’attenzione sulla distinzione fra consegna iniziale del contratto e successivo accesso alla documentazione bancaria, ricordando che quest’ultimo è sempre soggetto al limite temporale del decennio.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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