La legittimità della segnalazione deve essere valutata ex ante, sulla base delle circostanze conosciute al momento della sua effettuazione, restando irrilevanti eventi successivi favorevoli al debitore. Ne consegue che, in difetto di prova dell’illegittimità della segnalazione e del nesso causale tra questa e il pregiudizio lamentato, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza 20 gennaio 2026, n. 62
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha affrontato un tema centrale nel contenzioso bancario, ossia quello relative ai presupposti di legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
In primo luogo, facendo proprio un orientamento ormai consolidato, la Corte ha confermato che la predetta segnalazione non richiede uno stato di insolvenza inteso in senso “fallimentare”, essendo sufficiente una grave e non transitoria difficoltà economica, desumibile da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, da effettuarsi con giudizio prognostico ex ante.
Nel caso di specie, un cliente aveva stipulato un contratto di finanziamento, adempiendo regolarmente alle rate fino a quando veniva sottoposto a custodia cautelare e a sequestro dei beni e dei conti correnti, circostanze che gli impedivano di effettuare i pagamenti residui. Nonostante le richieste di trovare modalità alternative di pagamento, la banca, a fronte del mancato versamento della maxi-rata finale, segnalava la sua posizione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Secondo i giudici di secondo grado tale modalità operative è legittima, perché la segnalazione prescinde dalla colpevolezza del debitore, essendo finalizzata a rappresentare una situazione oggettiva di rischio creditizio. Infatti,
“non presuppone alcuna valutazione circa la colpevolezza del debitore, né richiede che l’inadempimento sia volontario, trattandosi di una valutazione che fotografa una situazione oggettiva di difficoltà economica, prescindendo dalle cause che l’hanno determinata”.
Si consideri poi che grava sul debitore che agisce per il risarcimento l’onere di provare l’illegittimità della segnalazione, l’esistenza del danno e il nesso causale tra segnalazione e pregiudizio.
Nel caso esaminato, la Corte ha escluso il nesso causale, rilevando che lo stesso attore aveva ammesso il proprio protratto inadempimento e la compromissione delle proprie condizioni economico-patrimoniali era già in atto prima della segnalazione e risultava riconducibile alle vicende penali e al sequestro dei beni.
In conclusione, “Ai fini della legittimità della segnalazione rileva, infatti, esclusivamente l’esistenza al momento in cui essa è effettuata, di elementi oggettivi che la giustifichino”.