23.10.2026 Icon

Fideiussioni ABI: la nullità non si presume

La riproduzione delle clausole dello schema ABI non è bastata, da sola, a dimostrare un’intesa anticoncorrenziale quando la fideiussione è stata stipulata fuori dal triennio 2002-2005. Il Tribunale di Roma ha applicato il recente principio delle Sezioni Unite e ha rigettato la domanda di nullità parziale, escludendo anche la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia.

Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 17 settembre 2026, n. 13021

Il caso: fideiussione omnibus e clausole ABI

La controversia è nata dall’opposizione proposta da una garante omnibus a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria di un credito bancario. La garanzia omnibus, originariamente sottoscritta nel 1998 e confermata dalla garante erede nel 2007, conteneva le clausole di reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza già presenti nello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005. L’attrice ne chiedeva la nullità parziale per violazione della disciplina antitrust e, conseguentemente, la decadenza della creditrice per mancata tempestiva iniziativa giudiziaria. Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande.

La prova dell’intesa non si estende oltre il periodo accertato

Il Collegio ha qualificato anzitutto il contratto come fideiussione omnibus, poiché la garanzia copriva obbligazioni derivanti da una pluralità indeterminata di operazioni bancarie presenti e future. La questione decisiva ha riguardato, però, la prova dell’intesa anticoncorrenziale a monte.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno precisato che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituiva prova privilegiata soltanto per il triennio oggetto dell’accertamento amministrativo, ossia il 2002-2005. Per le fideiussioni anteriori o successive, quel provvedimento vale come elemento di prova, ma non dimostra da solo né l’esistenza dell’intesa alla data di stipula né il collegamento funzionale tra l’intesa e il singolo contratto.

Nel caso esaminato, le date rilevanti erano il 1998 e il 2007. Secondo il Collegio, l’uniformità al modello ABI poteva derivare anche da imitazione o standardizzazione spontanea del mercato. Sarebbe stato necessario allegare e provare, con mezzi istruttori adeguati, una specifica intesa o pratica concordata e il nesso con la garanzia contestata. Il Tribunale rilevava che tale prova non è stata fornita.

La deroga all’art. 1957 c.c. resta efficace

Respinta la nullità antitrust, rimaneva valida la clausola che escludeva l’obbligo della Banca di agire entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. La sentenza ha ricordato che tale decadenza tutelava un interesse disponibile e poteva essere derogata dalle parti; nel caso concreto, la clausola era stata anche specificamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.p.c. nella conferma del 2007.

Considerazioni conclusive

La decisione offre un’applicazione del nuovo indirizzo delle Sezioni Unite e ne sottolinea la portata pratica: nel contenzioso sulle fideiussioni omnibus, l’allegazione del provvedimento n. 55/2005 e delle clausole ABI non è più, fuori dal triennio 2002-2005, una scorciatoia probatoria. Resta da verificare come la giurisprudenza di merito graduerà l’onere probatorio del fideiussore, in particolare quanto all’uso dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e alla prova del nesso funzionale.

Autore Roberto Brivio

Associate

Milano

r.brivio@lascalaw.com

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