20.10.2026 Icon

Fideiussioni ABI: quando la diffida evita la decadenza

La nullità della clausola ABI che esonera la banca dai termini dell’art. 1957 c.c. non comporta necessariamente la liberazione del fideiussore. La Corte d’appello di Milano conferma che, in presenza di una distinta clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, l’escussione stragiudiziale tempestiva impedisce la decadenza del creditore. Respinto, pertanto, l’appello del garante.

Corte d’appello di Milano, Sez. spec. Impresa, 16 ottobre 2026, n. 2635

La controversia sulla garanzia

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti bancari nei confronti del fideiussore di una società debitrice. Il garante proponeva opposizione, contestando la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la validità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008, in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.

Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione, qualificando la garanzia come contratto autonomo. La decisione veniva quindi impugnata dal fideiussore, che insisteva sulla nullità delle clausole anticoncorrenziali e sulla conseguente liberazione dall’obbligazione di garanzia per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.

La clausola che evita la decadenza

La Corte conferma il rigetto senza ritenere decisiva la qualificazione della garanzia come fideiussione o contratto autonomo. Il contratto riproduceva le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

Tuttavia, anche ipotizzando la nullità della deroga al termine semestrale, restava efficace la distinta previsione di pagamento “a semplice richiesta scritta”. Tale pattuizione consente al creditore di impedire la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale rivolta al garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, senza necessità di instaurare un giudizio.

La soluzione recepisce il principio affermato dalla recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 24825/2026), richiamata espressamente dal Giudice di appello: la nullità antitrust della clausola di esonero dai termini non travolge l’autonoma clausola di pagamento a prima richiesta. Nella fattispecie, la messa in mora era intervenuta tempestivamente e tale circostanza non era stata specificamente censurata.

Cessione e altri limiti alla difesa

La titolarità del credito ceduto è stata ritenuta provata anche senza la produzione in giudizio del contratto di cessione: la dichiarazione resa dalla banca cedente, le caratteristiche del rapport coincidente con i requisiti dei crediti indicate in Gazzetta Ufficiale, la documentazione detenuta dalla cessionaria ed il comportamento delle parti costituivano presunzioni concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonei a comprovare l’intervenuta cessione del credito de quo in capo alla cessionaria.

Considerazioni conclusive

La decisione chiarisce che l’eventuale nullità delle clausole ABI non determina automaticamente l’estinzione della garanzia. Per valutare l’eccezione di decadenza occorre, difatti, esaminare l’intero testo contrattuale e verificare data e modalità della richiesta al garante. La distinzione fra esonero dai termini e richiesta stragiudiziale assume così rilievo decisivo nella gestione e nel contenzioso dei crediti garantiti.

Autore Serena Monti

Associate

Milano

s.monti@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito