La clausola «senza eccezioni» distingue la garanzia autonoma dalla fideiussione e restringe sensibilmente le difese del garante. Il Tribunale di Milano ribadisce che le contestazioni sul rapporto principale non bastano a impedire l’escussione: occorre una prova pronta e liquida del carattere abusivo della richiesta.
Tribunale di Milano, Sez. VI civile, 15 ottobre 2026, n. 7908
Il caso: l’opposizione dei garanti
Una banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due garanti di una società debitrice, in relazione a più rapporti bancari. I garanti proponevano opposizione, contestando, tra l’altro, commissioni e spese, modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e l’applicazione di interessi asseritamente usurari. L’istituto di credito chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale dichiarava tardiva l’opposizione di uno degli ingiunti e, nel merito, respingeva le contestazioni, confermando il decreto. Decisiva, per buona parte dei rapporti, risultava la qualificazione delle garanzie prestate.
«Senza eccezioni» non equivale a «prima richiesta»
Esaminando le diverse scritture, il Tribunale attribuisce natura autonoma a tre garanzie recanti la clausola «senza eccezioni». Tale pattuizione recide, sul piano delle difese opponibili al beneficiario, il collegamento tipico della fideiussione con l’obbligazione principale. Ne deriva la pressoché impossibilità per il garante di contestare le vicende del rapporto garantito quale ostacolo al pagamento.
L’exceptio doli richiede una prova immediata
La tutela del garante autonomo non scompare, ma resta circoscritta all’escussione abusiva. Secondo il Tribunale, spetta al garante offrire una prova «pronta e liquida», sostanzialmente inoppugnabile, dell’inesistenza dell’obbligazione garantita, perché mai validamente sorta o già estinta. L’evidenza deve emergere in modo inequivoco e, prima facie, dai documenti, senza richiedere un approfondito esame del rapporto sottostante, salvo ipotesi di nullità plateali.
Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto che non potessero superare il vaglio le doglianze relative a spese e commissioni non pattuite, alla commissione di disponibilità fondi e allo jus variandi: le contestazioni, infatti, sono state accertate come generiche o, comunque, suscettibili di approfondimenti contabili, incompatibili con una prova immediata.
Considerazioni conclusive
La pronuncia valorizza il tenore concreto delle clausole e conferma che la qualificazione della garanzia determina il perimetro delle eccezioni spendibili in giudizio. Per il professionista, diventa essenziale verificare anzitutto se sia pattuita l’esclusione delle eccezioni e, in presenza di una garanzia autonoma, individuare elementi documentali immediati dell’abusività dell’escussione: le contestazioni bancarie che richiedano istruttoria non sono, di per sé, sufficienti.
16.10.2026