La verifica dell’usura non può essere costruita sommando indiscriminatamente interessi corrispettivi, moratori e penali. Occorre individuare il tasso soglia vigente alla stipula e confrontarlo con criteri tecnici omogenei e dati oggettivi. È quanto ribadisce il Tribunale di Salerno, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo non dimostrato il superamento della soglia usuraria.
Tribunale di Salerno, Sez. I, 19 febbraio 2026, n. 1066
Il caso: l’opposizione al decreto
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo dovuto in relazione a un finanziamento e a una linea di credito revolving. Il debitore proponeva opposizione, contestando, tra l’altro, l’usurarietà dei contratti mediante il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e penali e la società creditrice resisteva, rilevando l’erroneità del metodo di calcolo utilizzato dall’opponente. Il Tribunale, ritenendo generiche e non documentate le contestazioni, rigettava l’opposizione.
La soglia si verifica alla stipula
Il primo punto affrontato dal giudice riguarda il momento in cui valutare l’usurarietà. La sentenza ribadisce che il superamento del limite legale deve essere verificato al momento della pattuizione degli interessi. Non assume dunque rilievo, ai fini della qualificazione originaria del tasso, una successiva variazione delle soglie: è esclusa la cosiddetta usura sopravvenuta.
Il secondo punto è metodologico: la verifica richiede un confronto omogeneo tra il costo del credito e il tasso effettivo globale medio (TEGM) di riferimento. Non basta costruire un tasso complessivo mediante l’aggregazione di voci che hanno presupposti e funzioni differenti: occorre dimostrare il superamento della soglia con un calcolo coerente.
Mora e penali non si sommano
Secondo il Tribunale, interessi corrispettivi e moratori non possono essere semplicemente sommati: i primi remunerano la disponibilità del capitale, i secondi operano in caso di ritardo nell’adempimento. E nonostante gli interessi moratori siano soggetti alla disciplina antiusura, la loro verifica richiede sempre criteri specifici e dati comparabili e in caso di accertata usurarietà della clausola di mora, la nullità non travolge automaticamente l’intero contratto né rende gratuito il finanziamento: restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Diverso è il tema delle penali: il Tribunale, seguendo un distinto criterio di valutazione, esclude dal calcolo gli oneri meramente eventuali che non rappresentano costi obbligatori connessi all’erogazione del credito.
La difesa passa dal metodo
La decisione valorizza il rigore della prova. Nel caso concreto, l’opponente non aveva indicato la soglia applicabile alla data della pattuizione, né fornito un calcolo conforme ai criteri richiesti. La ricaduta pratica è chiara: la contestazione deve individuare la soglia pertinente, distinguere le voci rilevanti e documentare il superamento, senza affidarsi a formule cumulative. Prima ancora del risultato, conta il metodo. Ed è proprio sul metodo che il Tribunale di Salerno chiude la porta a ricostruzioni che confondono interessi corrispettivi, mora e penali in un unico contenitore.
19.10.2026