12.10.2026

Appalti, le clausole non bastano

  • Italia Oggi

Per evitare la contestazione di somministrazione irregolare di manodopera occorre verificare come si svolge davvero l’attività. Le clausole del contratto di appalto non bastano. Con l’ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026 la Cassazione ha ribadito che i fatti e le dichiarazioni delle parti prevalgono sulle cautele contrattuali.

Affidare un servizio a un’impresa autonoma, del resto, non mette al riparo dai debiti verso i suoi dipendenti. Negli appalti ad alta intensità di lavoro il risparmio iniziale può trasformarsi nel pagamento di retribuzioni e contributi già compresi nelle fatture saldate. La guida riguarda gli appalti endoaziendali. Per la Cassazione sono quelli con cui si affidano a un’impresa esterna attività strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente, svolte di norma all’interno della sua struttura: pulizie, movimentazione merci, facchinaggio, magazzino, confezionamento, ristorazione, vigilanza. La stessa nozione è usata dal ministero del lavoro (interpello 37/2011) e dall’Agenzia delle entrate (circolare 1/E/2020). Destinatari sono i committenti privati imprenditori o datori di lavoro.

Lo schema da evitare. Nelle verifiche su magazzinaggio, facchinaggio e movimentazione merci ricorre spesso una catena. Il cliente contratta con una società “filtro”. Questa attinge, con subappalti apparenti, ai dipendenti di imprese “serbatoio” di vita breve, che omettono Iva, ritenute e contributi. Per le pulizie di edifici vale già il reverse charge.

Fare, non dare. Nell’appalto l’impresa fornisce un risultato con uomini e mezzi propri. Nella somministrazione mette forza lavoro a disposizione di altri. L’appalto genuino può essere anche “leggero”, se le attrezzature contano poco. Basta che il fornitore guidi davvero i suoi addetti e assuma il rischio d’impresa.

Il confine nei servizi interni. Negli appalti endoaziendali l’uso di locali e attrezzature del committente non rende di per sé illecito l’affidamento. Il divieto di interposizione scatta quando al fornitore restano solo retribuzioni, ferie e sostituzioni, senza una reale organizzazione del lavoro diretta a un risultato autonomo (Cass. 4828/2023). Standard di qualità e controlli del committente sul risultato, invece, sono compatibili con un appalto genuino (Cass. 13641/2019 e ord. 1605/2024).

I segnali. Pesano il monte ore richiesto e il prezzo calcolato sulla paga oraria. Contano le decisioni del cliente su aumenti, divise e sospensioni degli addetti. Rilevano anche un fornitore ridotto alla gestione amministrativa e le retribuzioni pagate o anticipate dal committente. Nessun indice basta da solo, ma il più rilevante è chi dirige in concreto il personale (si veda la tabella in pagina).

Solidarietà anche senza colpa. La responsabilità solidale opera anche con una tariffa congrua, se il fornitore non paga. Dal 2017 il dipendente può rivolgersi al committente senza escutere prima il fornitore. I dipendenti hanno un biennio dalla fine dell’appalto, Inps e Inail la prescrizione contributiva. La tutela copre anche la subfornitura e i danni da infortunio non indennizzati dall’Inail. Restano esclusi quelli legati ai rischi specifici dell’attività dell’appaltatore.

La sicurezza. Per lavori e servizi affidati all’interno della propria azienda il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale del fornitore, informarlo sui rischi dell’ambiente e coordinare gli interventi con il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). I costi della sicurezza vanno indicati nel contratto a pena di nullità e gli addetti devono avere la tessera di riconoscimento. Coordinare, però, non significa dirigere: le istruzioni operative date ai dipendenti del fornitore sono un indice di somministrazione.

Iva sotto accertamento. Le contestazioni possibili sono tre, con difese diverse. La prima fa leva sulla nullità del contratto, ma per la Corte di giustizia Ue la sola nullità non basta. La seconda richiede la prova che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. La terza, prevalente in Cassazione, qualifica la prestazione come fuori campo. L’imposta in fattura resta allora dovuta dall’emittente, ma non è detraibile.

Costi e Irap. Con la riqualificazione i compensi diventano spesa per lavoro dipendente, indeducibile ai fini Irap. Ai fini Ires la Cassazione penale lega la nullità del contratto al difetto di certezza dei costi.

Le ritenute. Per gli affidamenti oltre 200.000 euro annui, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali a lui riconducibili, il committente sostituto d’imposta deve farsi consegnare le deleghe F24 delle ritenute sui dipendenti impiegati nell’appalto. Se mancano o risultano omessi versamenti, deve sospendere i pagamenti fino al 20% del valore del servizio, altrimenti risponde di una somma pari alla sanzione irrogata al fornitore. L’obbligo cade se il fornitore presenta il certificato di regolarità fiscale (Durf), valido quattro mesi.

Le responsabilità. Al committente può essere contestata la dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti. Al fornitore si contesta l’emissione, senza concorso reciproco. Serve sempre il dolo specifico di evasione. La società risponde ai sensi del decreto 231 se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio, con sequestri anche per equivalente.

Le contravvenzioni. Dal 2024 impiegare manodopera con appalti o distacchi privi dei requisiti è di nuovo reato per entrambe le parti. Le ammende per lavoratore e giornata, maggiorate del 20%, vanno da 5.000 a 50.000 euro. Il reato si estingue con la prescrizione obbligatoria, che presuppone la regolarizzazione.

Cambi d’appalto e pretese dei dipendenti. Se il subentrante riassorbe il personale senza struttura propria e senza discontinuità, si applica la disciplina del trasferimento d’azienda. Con la riqualificazione, invece, il lavoratore può chiedere in giudizio l’imputazione del rapporto al committente. Quanto già pagato dal fornitore si scomputa.