12.10.2026

Previdenza complementare, più strade per i neoassunti

  • Il Sole 24 Ore

Il modulo TFR3, con le scelte dei lavoratori neoassunti sulla destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare (o meno), entra nel flusso Uniemens, la comunicazione telematica obbligatoria che i datori di lavoro inviano ogni mese all’Inps. Con il messaggio 3021 del 29 settembre 2026, l’Istituto ha fornito ai datori le istruzioni necessarie. Il modulo TFR3 è stato adottato dal decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026, ed è dall’8 settembre nella pubblicità legale del ministero del Lavoro.

La platea interessata

Il modulo riguarda solo chi è stato assunto dopo il 30 giugno 2026 e assolve a due funzioni:

raccogliere la scelta del lavoratore sul Tfr;

documentare che il datore ha reso l’informativa, ha conservato la dichiarazione e ne ha consegnato copia al lavoratore.

La sezione 1, destinata ai lavoratori che sono assunti per la prima volta, offre quattro opzioni.

La sezione 2, per chi invece ha già un fondo alimentato dal Tfr, ne offre tre: manca quella relativa alla possibilità di mantenere il Tfr in azienda.

I lavoratori esclusi

Ulteriori novità, sull’adesione automatica dei neoassunti alla previdenza complementare, operativa dal 1° luglio scorso, derivano dall’aggiornamento delle Faq ministeriali. La prima riguarda chi entra nel meccanismo. La Faq sulle categorie alle quali si applica la novità prevista dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 204 e 205, della legge 199/2025) escludeva il pubblico impiego, i lavoratori domestici e, in attesa del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. Ora è stata riscritta: gli esclusi sono solo i primi due. I lavoratori a chiamata assunti dopo il 30 giugno 2026 vanno quindi trattati come gli altri: informativa, modulo e adesione automatica alla previdenza complementare alla scadenza dei sessanta giorni. I datori di lavoro che si erano regolati sulla versione precedente, devono rivedere le posizioni aperte.

Che cosa è adesione esplicita

La seconda novità è la definizione di adesione esplicita, finora assente. Si ha adesione esplicita solo se il lavoratore, entro sessanta giorni, rinuncia all’automatismo dell’adesione al fondo di riferimento, sceglie un fondo diverso, lo indica nel modulo e perfeziona l’adesione secondo le regole di quel fondo. Il resto non lo è. Non è adesione automatica il conferimento di una parte sola del Tfr al fondo di riferimento, e la rinuncia al contributo a proprio carico per chi guadagna meno dell’assegno sociale. Chi barra l’opzione «A» (conferire il Tfr alla forma pensionistica complementare) con una percentuale, o l’opzione «B» (non conferire il contributo del lavoratore), resta aderente automatico: contributo del datore e comunicazione al fondo restano dovuti. Le Faq aggiungono che, con l’adesione esplicita, il Tfr va al fondo scelto dalla data di assunzione, comprese le quote maturate nei sessanta giorni.

La destinazione parziale

Un passaggio del modulo non ricalca alla lettera la norma. Il lavoratore che accetta l’adesione automatica può destinare al fondo di riferimento anche una parte sola del Tfr, nella misura consentita dagli accordi: lo prevede l’articolo 8, comma 7-bis del Dlgs 252/2005, su cui poggia l’opzione A. Chi invece rinuncia all’automatismo e sceglie un altro fondo ricade nel comma 7-quater, che parla di conferimento dell’«intero importo» del Tfr.

Il modulo, all’opzione «C» (conferire il Tfr a una certa forma pensionistica complementare), ammette una misura inferiore al 100% se prevista dall’accordo collettivo di riferimento. Il fondamento può essere il comma 2 dell’articolo 8, che consente agli accordi di fissare una quota minima di Tfr. Le direttive Covip, però, lo richiamano a proposito dell’adesione automatica. In attesa di un chiarimento, un’opzione «C» con percentuale ridotta deve essere verificata con il fondo prescelto dal lavoratore.

I rapporti di lavoro in corso

Il modulo TFR3 non riguarda i rapporti già in corso. Il decreto con il quale è stato approvato non abroga il Dm 30 gennaio 2007, che resta il riferimento per gli assunti entro il 30 giugno 2026. Per questi lavoratori valgono il termine di sei mesi dall’assunzione per la scelta, il silenzio-assenso previgente e il modulo TFR2. Chi ha mantenuto il Tfr in azienda, invece, può modificare la scelta in ogni momento semplicemente aderendo a un fondo e presentando il relativo modello di adesione al datore di lavoro.

Il flusso Uniemens

Con il messaggio 3021 del 29 settembre 2026 l’Inps ha creato nella denuncia contributiva un codice, «T3», che segnala la scelta fatta con il TFR3, utilizzabile da luglio. Il codice pare guardare allo strumento più che al tipo di adesione: vi rientrerebbe anche l’opzione «A» (conferimento del Tfr alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica), che per le Faq non è adesione esplicita.

Nulla è previsto, invece, per chi lascia passare i sessanta giorni dall’assunzione senza scegliere, il caso che la riforma ha reso ordinario. Per le denunce già inviate, la scelta si indica con la sua data, anche se anteriore.