07.10.2026 Icon

Nullità del finanziamento: la Cassazione esclude ogni automatismo

Con due ordinanze gemelle, la Cassazione torna a esaminare il rapporto tra finanziamento bancario, crisi d’impresa e nullità contrattuale. In entrambi i casi, la Corte ha cassato con rinvio i decreti impugnati, precisando che né il superamento del limite di finanziabilità né il generico richiamo a condotte penalmente rilevanti determinano, di per sé, la nullità del finanziamento e delle relative garanzie.

Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25533; Cassazione civ., Sez. I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25532.

Mutui, ammissione al passivo e confini della nullità

La vicenda esaminata con la prima pronuncia, n. 25533, trae origine dalla domanda di ammissione al passivo presentata da una società cessionaria di crediti bancari nell’ambito del fallimento della debitrice. I crediti azionati derivavano, in parte, da due contratti di mutuo ipotecario e, per la restante parte, dal saldo passivo di un conto corrente.

Il giudice delegato aveva ammesso soltanto in parte il credito derivante dal conto corrente, escludendo invece quelli relativi ai mutui sul presupposto della nullità dei rispettivi contratti. Secondo tale ricostruzione, i finanziamenti non erano destinati ad apportare nuova finanza all’impresa, bensì erano stati impiegati dalla banca per rientrare da pregresse esposizioni chirografarie, nonostante la situazione economico-finanziaria dell’impresa fosse già compromessa.

La società cessionaria proponeva opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale ribadiva la nullità dei mutui. In particolare, il Tribunale riteneva l’operazione contraria a norme imperative di rilevanza penale ed escludeva altresì il diritto alla restituzione delle somme erogate, richiamando la regola della soluti retentio, prevista dall’art. 2035 c.c. per le prestazioni contrarie al buon costume.

La pronuncia n. 25532 esamina, invece, una diversa ipotesi di contestazione della validità del finanziamento bancario, fondata non sulla contrarietà a norme penali, bensì sul superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario previsto dall’art. 38 TUB.

In tale vicenda, una banca aveva concesso un mutuo fondiario di rilevante importo, assistito da ipoteca su un immobile della società finanziata. A seguito del fallimento della debitrice, il Tribunale aveva dichiarato nullo il finanziamento, ritenendo che la somma erogata eccedesse il limite massimo finanziabile rispetto al valore del bene ipotecato. Da questa premessa, il giudice di merito aveva fatto discendere rilevanti conseguenze sul piano concorsuale: la revoca o, comunque, la perdita della garanzia ipotecaria e la conseguente degradazione del credito al chirografo.

In entrambe le vicende, i creditori esclusi dallo stato passivo proponevano ricorso per cassazione, all’esito del quale la Suprema Corte cassava le pronunce impugnate.

La violazione della norma penale richiede un accertamento puntuale

La prima ordinanza affronta il tema della nullità di finanziamento concesso all’impresa in crisi. La Cassazione riconosce che, in linea di principio, un finanziamento possa essere dichiarato nullo per contrasto con una norma imperativa penale. Tale eventualità ricorre quando il contratto costituisce il mezzo attraverso il quale si realizza una fattispecie incriminatrice, come accade nei reati-contratto, o in presenza di specifiche ipotesi di bancarotta.

La nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., tuttavia, non può essere dichiarata sulla base di affermazioni generiche. Il Giudice è tenuto a individuare la disposizione penale violata, a verificare in concreto la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e ad accertare il contributo attivo della banca nella commissione del reato. Soltanto all’esito di tale verifica può essere affrontata anche la questione della contrarietà al buon costume e dell’eventuale applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., atteso che la sola contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico non integra essa stessa un’autonoma causa di nullità del contratto.

Il superamento del limite fondiario non determina la nullità del contratto

Con la seconda ordinanza, la Suprema Corte si conforma all’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, ribadendo che la norma sul limite di finanziabilità del mutuo fondiario non ha carattere imperativo e che, pertanto, il limite medesimo non è un requisito di validità del contratto. La regola dell’art. 38 TUB opera sul piano della vigilanza prudenziale e mira a contenere il rischio assunto dalla banca, non a proteggere il debitore attraverso la caducazione del negozio.

La previsione dell’art. 38 TUB assolve, infatti, una funzione prudenziale e di vigilanza, volta a contenere il rischio assunto dall’istituto di credito. La sua violazione, pertanto, non comporta la nullità del finanziamento né giustifica la perdita della garanzia ipotecaria da parte del creditore. Una conclusione diversa finirebbe, paradossalmente, per compromettere proprio l’interesse alla stabilità patrimoniale dell’intermediario tutelato dalla disciplina.

Considerazioni conclusive

Le due pronunce, pur muovendo da fattispecie diverse, ridimensionano l’uso espansivo della nullità nei rapporti bancari: la nullità del finanziamento bancario non può essere dichiarata in modo automatico o genericamente sanzionatorio. Nel primo caso, occorre individuare la specifica norma penale violata e accertare la partecipazione della banca; nel secondo, il superamento del limite di finanziabilità non è sufficiente a invalidare il mutuo fondiario.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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