01.10.2026

Danni IA, paga l’assicurazione

  • Italia Oggi

Il risarcimento dei danni provocati con l’Intelligenza Artificiale (IA) può essere chiesto direttamente alle assicurazioni. Se c’è una polizza in piedi. A prevedere questo vantaggio per il danneggiato è il decreto legislativo 160/2026, entrato in vigore il 30/9/2026, che all’articolo 20 prevede appunto l’azione diretta nei confronti delle compagnie (si veda ItaliaOggi del 30/6/2026). Ed è una prerogativa di cui può fruire non solo il consumatore, ma anche qualsiasi soggetto (persona fisica, impresa o ente). Ma c’è una condizione alla fruizione di questa agevolazione e cioè che il presunto danneggiante deve avere spontaneamente stipulato una polizza. La norma in questione, infatti, non prevede un obbligo di copertura assicurativa. Pertanto, l’articolo 20 ha istituito un meccanismo simile ai sinistri auto, quanto alla previsione dell’azione diretta nei confronti delle compagnie, ma senza introdurre un obbligo di assicurazione.

Peraltro, i danneggiati hanno sempre interesse a verificare l’eventuale esistenza della copertura. Al riguardo, va sottolineato che la norma prevede una sorta di diritto di interpello assistito da una sanzione processuale.

Beninteso, il danneggiato non ha l’obbligo di appurare se c’è un’assicurazione e non ha neppure l’obbligo di agire direttamente contro la compagnia.

L’interpello sull’assicurazione, infatti, non configura una condizione di procedibilità della domanda risarcitoria e non interferisce con le procedure di mediazione obbligatoria o facoltativa.

Il danneggiato ha, come si diceva, l’interesse a farlo per potere ottenere, si spera, più in fretta il risarcimento. Se lo desidera, dunque, il danneggiato può chiedere alla parte individuata come responsabile, prima dell’instaurazione del giudizio, se la stessa sia assistita da una polizza assicurativa per il danno. Il presunto danneggiante non deve tergiversare, perché ha un termine tassativo (trenta giorni) entro cui deve rispondere. E se c’è una polizza in piedi, il danneggiato ha diritto di sapere la denominazione della compagnia e gli estremi del contratto. Se, invece, si rimane in silenzio o si è reticenti, nella successiva causa, il giudice può, dice l’articolo in questione, “desumere argomenti di prova”: con ciò intendendosi che il magistrato può farsi un ‘idea di chi ha ragione e chi ha torto anche da come ci si comporta nel processo e, in questo caso, prima del processo stesso. Chi non adempie all’obbligo di riferire le informazioni sulle coperture assicurative, insomma, si mette in cattiva luce agli occhi del giudice.

Se, invece, la polizza c’è e il presunto danneggiante ha risposto a tono, il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti delle somme e dei massimali pattuiti nel contratto di assicurazione.

Nella causa contro l’assicurazione è comunque prevista la presenza del danneggiante: l’articolo 20 prevede, infatti, il cosiddetto litisconsorzio necessario del soggetto responsabile, nei cui confronti la compagnia può andare in rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione.