28.09.2026 Icon

Continuità indiretta: la Cassazione sul valore di liquidazione

Un’azienda viene aggiudicata a un terzo, dopo una gara competitiva, a un prezzo ben superiore a quanto si ricaverebbe da una liquidazione atomistica. Il debitore prova a scomporre quel prezzo: una parte diventa “valore di liquidazione”, il resto un plusvalore concordatario da distribuire secondo la più flessibile relative priority rule. La Cassazione ha detto no: se l’offerta esiste ed è validata da una gara, non si può fingere che il valore di liquidazione sia quello, inferiore, della liquidazione atomistica. Significa la fine della continuità indiretta con priorità relativa, o solo un onere probatorio più severo per chi il plusvalore lo vuole rivendicare?

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Est. Farolfi

Un’offerta validata dalla gara, un plusvalore giudicato fittizio

La vicenda nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Vicenza, della proposta di concordato in continuità indiretta presentata da una società — un rigetto poi confermato dalla Corte d’appello di Venezia a seguito del reclamo proposto dalla stessa debitrice. Il piano si fondava sull’interesse concreto manifestato da un terzo per l’acquisizione dell’azienda, interesse che aveva trovato conferma in una procedura competitiva nel corso della quale il prezzo era stato più volte rilanciato rispetto alla proposta iniziale. Il punto controverso riguardava proprio l’uso che il piano faceva di quel prezzo. Il debitore aveva calcolato un valore di liquidazione più basso, come se l’azienda venisse smembrata e i suoi beni venduti uno per uno, e aveva presentato la differenza tra questo valore e il prezzo dell’offerta come un plusvalore generato dal concordato. Questo plusvalore, nel piano, veniva distribuito ai creditori secondo un criterio più flessibile, la relative priority rule — che si distingue dalla più rigida absolute priority rule proprio perché non impone di soddisfare per intero i creditori di grado superiore prima di riconoscere qualcosa a quelli di grado inferiore. Il giudice di merito ha disatteso questa impostazione: ha ritenuto che il preteso plusvalore fosse in realtà solo apparente e ha fatto rientrare l’intero valore dell’offerta all’interno del valore di liquidazione, dichiarando su queste basi il piano inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due censure: da un lato che il controllo sulla corretta composizione del valore di liquidazione spettasse al tribunale solo in sede di omologazione del concordato, non già nella fase iniziale di ammissione della proposta; dall’altro lato, sosteneva che il maggior valore emerso dalla gara competitiva non potesse comunque essere equiparato a quanto si sarebbe effettivamente realizzato in un’ipotetica liquidazione giudiziale.

Il principio di diritto: l’offerta è la base, non un’opzione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso – il decreto che conferma il rigetto della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost. – ma, su richiesta della Procura generale, enuncia comunque il principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.: nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità, secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c) CCII; nella continuità indiretta fondata sull’offerta di un terzo, è illegittimo escludere da quel valore l’entità economica dell’offerta per sostituirla con una stima atomistica inferiore, che l’offerta stessa – specie se validata da una gara – rende incongrua. La norma, ricorda la Corte (richiamando anche il proprio precedente n. 9605/2026 sul controllo sostanziale già in sede di ammissione), non identifica il valore di liquidazione con i realizzi atomistici: vi include il maggior valore realizzabile, nella stessa sede liquidatoria, dalla cessione dell’azienda in esercizio.

Fine della continuità indiretta con relative priority rule? Non è detto.

La pronuncia ha aperto un interrogativo: se l’offerta confluisce per intero nel valore di liquidazione, il plusvalore da distribuire con la relative priority rule rischia di svanire. La lettura più attenta ridimensiona il timore: la Corte non nega che possano residuare differenze legittime tra prezzo offerto e valore liquidatorio, ma sposta sull’imprenditore e sull’attestatore l’onere di dimostrarle in modo puntuale, anziché limitarsi ad affermarle. Contano, in questa chiave, l’impatto reputazionale della notizia della liquidazione giudiziale su specifica clientela o forniture (da provare con elementi oggettivi, non con ribassi generici), il fattore tempo nell’attualizzazione dei flussi, e gli impedimenti giuridici che l’apertura della liquidazione farebbe venir meno (autorizzazioni, requisiti di onorabilità). Resta invece escluso – lo dice la stessa ordinanza a proposito dell’affitto ponte d’azienda concluso prima della domanda – che un canone d’affitto possa essere spacciato per plusvalore: anche il curatore potrebbe incassarlo prima di cedere l’azienda. La relative priority rule non viene quindi meno: cambia solo ciò che serve per invocarla, un plusvalore provato, non soltanto affermato.

Autore Siria Nedbal

Trainee

Milano

s.nedbal@lascalaw.com

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