23.09.2026 Icon

Sovraindebitamento, la colpa grave non si presume

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, le inesattezze dichiarative e il ricorso al credito non bastano, da soli, a chiudere la porta all’omologa. Il Tribunale di Cagliari chiarisce che la causa ostativa richiede una condotta grave, fraudolenta o in mala fede, valorizzando anche il ruolo del finanziatore che non abbia verificato correttamente il merito creditizio.

Tribunale di Cagliari, 18 giugno 2026, n. 51

Il piano familiare supera le opposizioni dei creditori

La vicenda riguarda due coniugi che hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII. Il sovraindebitamento nasceva soprattutto da un mutuo fondiario contratto nel 2006 per l’abitazione familiare, poi aggravato dalla separazione personale dei coniugi, dal mantenimento dei figli e dalla procedura esecutiva immobiliare. Due creditori hanno formulato osservazioni: una finanziaria ha contestato frode, colpa grave, mancata inclusione del TFR e merito creditizio; un’altra creditrice ha contestato importo del credito, convenienza del piano e sospensione del pignoramento.

Le inesattezze dichiarative non bastano a provare la frode

Il Tribunale esclude che le inesattezze contenute nel questionario compilato per ottenere un finanziamento integrino, di per sé, frode. La modulistica richiedeva l’indicazione della proprietà dell’immobile, ma non specifiche informazioni su gravami o procedure esecutive; allo stesso modo, chiedeva i rapporti finanziari in corso, senza riferimenti espressi a debiti tributari o verso l’agente della riscossione. In assenza di prova di un comportamento intenzionalmente decettivo, l’eccezione del creditore non supera l’onere probatorio. Anche la colpa grave viene letta in chiave rigorosa: dopo il Codice della Crisi non basta la semplice imprudenza, ma serve una trascuratezza sprezzante dei propri doveri, con massima negligenza o noncuranza verso la futura capacità di adempiere.

Merito creditizio: il finanziatore non resta sullo sfondo

Un passaggio centrale riguarda la verifica del merito creditizio. Il giudice condivide la valutazione del gestore della crisi: la finanziaria avrebbe dovuto approfondire la posizione del consumatore, che disponeva di un reddito netto modesto, già inciso da cessione del quinto e pignoramento, con disponibilità residua inadeguata al nucleo familiare. La violazione dei principi di cui all’art. 124-bis TUB comporta, secondo la norma citata dal CCII, la preclusione delle contestazioni sulla convenienza della proposta.

Il Tribunale respinge anche la richiesta di includere il TFR nell’attivo del piano: in costanza di rapporto di lavoro, il credito è certo e liquido, ma non esigibile. Quanto alla convenienza, il parametro non è la prosecuzione dell’esecuzione individuale, bensì la liquidazione controllata. Su questo piano, l’apporto di 760 euro mensili per 46 mensilità risulta preferibile e coerente con la tutela della par condicio.

Una lettura coerente con il favor debitoris

La pronuncia conferma un’impostazione di favore per il debitore consumatore, senza trasformare l’omologa in un automatismo. Il messaggio operativo è chiaro: chi contesta il piano deve provare fatti gravi e specifici, mentre il finanziatore professionale non può invocare la scarsa affidabilità del debitore se, per primo, ha omesso verifiche adeguate. Per il professionista, la decisione impone attenzione alla ricostruzione causale del sovraindebitamento, alla documentazione sul merito creditizio e al confronto con la liquidazione controllata.

Autore Marco Affilastro

Trainee

Milano

m.affilastro@lascalaw.com

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