In tema di responsabilità sanitaria da “nascita indesiderata”, la mancata rilevazione ecografica di una malformazione fetale non configura un inadempimento contrattuale fonte di danno risarcibile qualora l’anomalia, alla luce della diligenza esigibile ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., risulti priva di indici indiretti e non diagnosticabile ex ante secondo le linee guida vigenti. Grava sui genitori l’onere di provare il nesso di causalità secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, dimostrando che la corretta informazione avrebbe condotto all’interruzione terapeutica della gravidanza; la struttura sanitaria va esente da responsabilità provando l’assenza di colpa e la conformità della condotta del medico ai protocolli scientifici, restando l’errore diagnostico confinato nei limiti intrinseci e statistici della metodica ecografica.
Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile – Sentenza del 16 luglio 2026 (Giudice dott.ssa Giusi Ianni).
Il quadro della vicenda e lo statuto dei soggetti “protetti” dal contratto
La pronuncia in esame affronta una richiesta risarcitoria di ben 1,4 milioni di euro avanzata nei confronti di un’Azienda Ospedaliera da due genitori. A tre mesi dalla nascita, al minore veniva diagnosticata una grave patologia genetica cerebrale (agenesia del corpo calloso) non rilevata nel corso dell’ecografia morfologica eseguita alla ventunesima settimana di gestazione. I genitori lamentavano la violazione del proprio diritto a una procreazione cosciente e responsabile, a causa dell’asserito errore medico che aveva precluso il ricorso all’aborto terapeutico.
Sotto il profilo strettamente giuridico, il Tribunale di Cosenza conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte circa l’inquadramento della domanda nell’alveo della responsabilità contrattuale da contatto sociale. Il contratto di spedalità (o di cura) non esaurisce i propri effetti protettivi nei confronti della sola madre, diretta contraente della prestazione sanitaria. Esso si estende di diritto anche al padre del nascituro, da considerarsi a tutti gli effetti “terzo protetto dal contratto”. Da ciò deriva che l’eventuale inadempimento nell’attività diagnostica prenatale legittima entrambi i genitori a spiegare un’autonoma azione risarcitoria per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla nascita indesiderata.
La ripartizione dell’onere della prova e il rigido nesso causale nell’omissione diagnostica
Dal corretto inquadramento contrattuale della fattispecie discendono precise e severe regole di riparto probatorio, che i claim manager delle compagnie di assicurazione devono valutare con estremo rigore in fase di istruttoria del sinistro:
Oneri a carico dei genitori attori:
- Dimostrare la fonte negoziale del rapporto (contratto di spedalità o contatto sociale).
- Allegare l’inadempimento della struttura (l’omessa diagnosi della malformazione).
- Provare il nesso causale secondo la regola civilistica del “più probabile che non”.
- Fornire la prova, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che la madre avrebbe esercitato il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza in presenza di una prognosi infausta.
Nel caso della responsabilità omissiva del medico, il nesso eziologico non può essere presunto sulla base del solo fatto storico della nascita del bambino malformato. L’omessa informazione non coincide automaticamente con il danno. Il danneggiato deve dimostrare che la condotta alternativa lecita del medico (la corretta diagnosi) avrebbe offerto serie, concrete e apprezzabili probabilità di evitare l’evento lesivo, ossia di accedere legittimamente all’aborto terapeutico nei termini di legge.
Il ruolo dirimente della CTU e il rispetto delle linee guida SIEOG
Il vero fulcro della decisione, di enorme interesse per gli underwriter del ramo MedMal, risiede nella distinzione scientifica tra errore colpevole e limite intrinseco della metodica diagnostica. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale e specialistica ha accertato che l’agenesia del corpo calloso presenta tassi di rilevabilità ecografica prenatale storicamente bassi (circa il 45% dei casi complessivi). La diagnosi in fase fetale risulta possibile quasi esclusivamente in presenza di “segni indiretti” (quali l’assenza del cavo del setto pellucido o l’idrocefalia).
Nel caso di specie, l’esame ecografico morfologico non mostrava alcuna anomalia indiretta, evidenziando un quadro di apparente normalità dell’encefalo fetale. Il Tribunale ha quindi escluso la colpa del ginecologo sulla base di due pilastri fondamentali:
- La valutazione ex ante: La condotta del medico non può essere giudicata col senno di poi (ex post), bensì valutando gli elementi clinici a sua disposizione al momento dell’esame. La presenza di uno spazio geometrico scambiato per il cavo del setto pellucido costituiva un “falso negativo” non intercettabile in assenza di altri indici di sospetto.
- La conformità ai protocolli: L’indagine ecografica è stata eseguita nel pieno rispetto delle raccomandazioni e delle linee guida della SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica).
Avendo il professionista adempiuto alla propria obbligazione di mezzi con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., e non sussistendo profili di negligenza o imprudenza, il rischio clinico si configura come un evento non imputabile, determinando il rigetto della domanda risarcitoria.
Riflessi operativi per il mercato assicurativo della Responsabilità Sanitaria
Per le compagnie di assicurazione impegnate nel ramo della Medical Malpractice, la sentenza del Tribunale di Cosenza rappresenta un solido punto di riferimento per il contenimento dei costi dei sinistri catastrofali. La decisione ribadisce che la responsabilità delle strutture sanitarie non è una forma di responsabilità oggettiva da risultato.
La presenza in calce ai referti medici di clausole informative chiare circa i limiti intrinseci della metodica ecografica (legati a spessore addominale, posizione fetale e limiti statistici di rilevazione delle anomalie maggiori e minori) assume un valore probatorio determinante in sede di giudizio. In sede di risk management e di assunzione del rischio delle strutture ospedaliere, le compagnie dovranno verificare non solo l’adozione delle linee guida SIEOG da parte del personale, ma anche la corretta e sistematica sottoscrizione dei moduli di consenso informato e la chiarezza dei limiti diagnostici evidenziati nei referti, fattori idonei a paralizzare sul nascere pretese risarcitorie prive di reale fondamento colposo.
23.09.2026