23.09.2026 Icon

Perdite d’acqua e usura dell’impianto: quando resta operativa la garanzia assicurativa

In presenza di una garanzia relativa ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a rottura accidentale dell’impianto, il deterioramento per usura del componente dal quale ha avuto origine la perdita non è, di per sé, sufficiente a escludere l’accidentalità del sinistro. L’usura può determinare l’inoperatività della copertura soltanto ove le condizioni di assicurazione la contemplino espressamente quale causa di esclusione o delimitazione del rischio con riferimento alla specifica garanzia azionata. (Massima redazionale – non ufficiale)

Arbitro Assicurativo, Decisione n. 899 del 19 agosto 2026

Il sinistro e il diniego dell’impresa

La controversia sottoposta all’Arbitro Assicurativo trae origine da una perdita d’acqua verificatasi all’interno dell’abitazione dell’assicurata, con conseguenti infiltrazioni e danni alle strutture sottostanti.

Gli accertamenti effettuati per conto dell’impresa avevano individuato la causa della fuoriuscita d’acqua nell’usura della guarnizione della piletta della vasca. Su tale presupposto, l’assicuratore aveva escluso l’operatività delle garanzie relative agli “Spargimenti di acqua” e alla “Ricerca del guasto”, ritenendo che le condizioni di polizza richiedessero una rottura di carattere accidentale e che il progressivo deterioramento del componente fosse incompatibile con tale requisito.

Di diverso avviso l’assicurata, secondo la quale la perdita proveniva da una parte dell’impianto non visibile né normalmente ispezionabile. Il guasto era quindi emerso soltanto con il manifestarsi delle infiltrazioni. La domanda, inoltre, non riguardava il costo della guarnizione deteriorata, ma esclusivamente i danni prodotti dallo spargimento dell’acqua.

La distinzione assume rilievo perché consente di separare la causa materiale del sinistro dal danno che costituisce propriamente l’oggetto della pretesa indennitaria.

L’accidentalità non coincide con l’assenza di usura

Nell’esaminare le condizioni contrattuali, il Collegio ha anzitutto rilevato che la garanzia “Spargimenti di acqua” contemplava i danni materiali e diretti derivanti dalla fuoriuscita d’acqua proveniente, tra l’altro, da impianti idrici lesionatisi a seguito di rottura accidentale. Anche la garanzia relativa alla ricerca del guasto presupponeva una perdita riconducibile alla rottura accidentale delle condutture o di loro parti.

Il problema interpretativo si concentrava, dunque, sul significato da attribuire al carattere “accidentale” della rottura.

Sul punto l’Arbitro richiama l’orientamento della Corte di cassazione secondo il quale, in materia assicurativa, l’accidentalità non deve essere intesa come assoluta imprevedibilità dell’evento, né può essere contrapposta tout court alla colpa. Il carattere accidentale è invece incompatibile, in linea di principio, con la volontaria causazione dell’evento dannoso.

Il Collegio richiama, in particolare, Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18320; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2022, n. 23762 e Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305. Sulla base di tale impostazione, il semplice deterioramento per usura della guarnizione non è stato ritenuto sufficiente a privare automaticamente la rottura del requisito dell’accidentalità.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo sul piano assicurativo. Una cosa è, infatti, individuare nell’usura la causa tecnica che ha determinato il cedimento di un componente; altra cosa è affermare che tale circostanza sia, senza ulteriori previsioni contrattuali, sufficiente a sottrarre l’intero evento alla garanzia.

Esclusioni e delimitazione del rischio devono risultare dalla polizza

La decisione affronta quindi un secondo profilo, relativo alla struttura delle condizioni di assicurazione.

Richiamando la distinzione tra rischi inclusi, esclusi e non compresi, il Collegio osserva che una limitazione della copertura deve trovare un preciso fondamento nel contratto. Nel caso esaminato, invece, dalle condizioni generali non emergeva una previsione che qualificasse l’usura dell’impianto idrico come causa generale di esclusione dei danni da spargimento d’acqua.

Assume rilievo, in questa prospettiva, anche il raffronto interno tra le diverse clausole della medesima polizza.

L’usura era infatti espressamente presa in considerazione dall’assicuratore in relazione ad altre fattispecie: da un lato nell’ambito della disciplina relativa allo scoppio; dall’altro nella garanzia “Fenomeno Elettrico”, ove i danni dovuti a usura o manomissione venivano specificamente sottratti alla copertura. Una previsione analoga non figurava, invece, nella disciplina degli spargimenti d’acqua.

Proprio questa diversa formulazione delle clausole ha assunto un peso decisivo nell’interpretazione contrattuale. Laddove l’assicuratore abbia dimostrato di saper individuare espressamente l’usura come fattore di esclusione per determinate garanzie, non appare possibile estendere la medesima limitazione a coperture per le quali essa non è stata prevista.

Il ruolo dell’onere della prova nelle polizze a rischi nominati

La decisione non trascura il tema dell’onere probatorio.

Il Collegio ricorda infatti che, in una polizza costruita secondo il modello dei rischi nominati, spetta all’assicurato dimostrare che il sinistro concretamente verificatosi sia riconducibile a una delle fattispecie contemplate dal contratto. Tale principio discende dall’art. 2697 c.c. e comporta che l’inclusione dell’evento nella garanzia costituisca elemento della domanda di indennizzo.

Nel caso concreto, tuttavia, lo spargimento d’acqua proveniente da una componente dell’impianto idrico non risultava controverso. La questione riguardava piuttosto l’effetto che l’impresa pretendeva di attribuire all’usura della guarnizione.

Ed è proprio su questo terreno che la posizione dell’assicuratore non ha trovato riscontro nelle condizioni contrattuali: l’usura era stata prospettata come elemento idoneo a escludere l’accidentalità e, dunque, la copertura, senza che la specifica garanzia contenesse una clausola che attribuisse espressamente a tale fenomeno un simile effetto.

Le indicazioni che emergono per le imprese

La pronuncia offre un’indicazione di interesse nella predisposizione e nella gestione delle coperture property.

La decisione non afferma, in termini generali, che ogni danno derivante da una componente usurata debba essere indennizzato. Evidenzia, piuttosto, la necessità di tenere distinti il deterioramento del componente e i danni conseguenti al suo cedimento, verificando per questi ultimi il concreto perimetro della garanzia.

Se l’intenzione dell’impresa è sottrarre alla copertura non soltanto il componente deteriorato, ma anche i danni consequenziali derivanti da rotture originate da usura, corrosione o progressivo deterioramento, tale delimitazione dovrebbe risultare in termini sufficientemente chiari dalle condizioni applicabili alla specifica garanzia.

Nel caso deciso dall’Arbitro, tale previsione mancava. Il Collegio ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, assumendo quale danno quello quantificato dal tecnico incaricato dalla stessa impresa in euro 930,00 e applicando la franchigia contrattuale di euro 150,00. L’assicuratore è stato così condannato al pagamento di euro 780,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

La decisione conferma, in definitiva, la centralità del dato contrattuale: l’individuazione tecnica dell’usura quale causa del guasto non può trasformarsi automaticamente in un’esclusione dell’indennizzo quando un simile effetto non trovi un corrispondente e specifico fondamento nelle condizioni di assicurazione.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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