10.09.2026

Via al bonus per la conciliazione

  • Italia Oggi

Al via il nuovo bonus contributivo per i datori di lavoro che attuano misure di conciliazione tra famiglia e lavoro. L’incentivo, pari all’1% dei contributi a carico del datore fino a 50mila euro, decorre dal 28 giugno 2026, anche se per poterne concretamente fruire bisognerà attendere le istruzioni dell’Inps con l’apertura della procedura telematica di presentazione delle domande. L’esonero, cumulabile con l’analoga agevolazione per i datori in possesso di certificazione di parità, spetta a chi possiede la certificazione di conformità alla prassi UNI/PdR 192:2026 del 14 aprile 2026 e richiede il rispetto, tra l’altro, della disciplina sul salario giusto. Lo stabilisce il decreto di attuazione dell’art. 6 del dl n. 62/2026 convertito dalla legge n. 112/2026.

Il nuovo esonero. Il nuovo bonus premia i datori di lavoro che adottano, strutturalmente in azienda, politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro e di sostegno alla maternità e alla paternità. L’incentivo, in particolare, è riservato alle aziende in possesso della certificazione di conformità alla UNI/PdR 192:2026, che è la prassi di riferimento per i parametri minimi. La certificazione, al cui rilascio procedono gli organismi di valutazione, ha validità di 36 mesi. Il suo possesso è requisito base per l’accesso al nuovo esonero contributivo, riconosciuto a partire dal 28 giugno 2026 (entrata in vigore della legge n. 112/2026) e per tutto il periodo di validità della certificazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2028.

La domanda all’Inps. Per accedere al nuovo esonero, i datori di lavoro devono fare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, tramite il rappresentante legale, un suo delegato o il proprio consulente del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Modalità e termini saranno indicate dall’Inps, tramite le consuete circolari. In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, i datori dovranno dichiarare (ai sensi del dpr n. 445/2000): i propri dati identificativi; la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni (sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione); aliquota contributiva media pagata dal datore stimata, relativa al periodo di validità delle certificazioni; forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni; di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità, con il relativo identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026; la data di rilascio della certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa; di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione di benefici contributivi. I datori in possesso di certificazione, che fanno richiesta nel primo termine utile dopo aver conseguito la certificazione, sono ammessi all’esonero con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

L’esonero. L’Inps autorizza i datori di lavoro a fruire dell’esonero contributivo in misura non superiore all’1% fino a un massimo 50.000 euro annui. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito in relazione ai mesi di validità della certificazione. La misura effettiva dello sconto sarà fissata dall’Inps tenendo conto delle risorse disponibili e delle domande accoglibili. Le risorse sono pari a euro 7 milioni per l’anno 2026 e euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Le condizioni. La fruizione del nuovo esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Durc; assenza delle violazioni su lavoro e sicurezza; rispetto obblighi di legge e contratti collettivi applicabili), nonché alla normativa sugli aiuti di stato. Anche se il decreto nulla dice in merito, il nuovo bonus è da ritenersi subordinato anche alla disciplina sul salario giusto introdotta dall’art. 7 del dl n. 62/2026; pertanto, il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo individuato con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.