Le modifiche al diritto alla detrazione ai fini Iva apportate dal decreto Omnibus (Dlgs 148/2026) riportano le lancette al passato, ovvero prima delle modifiche del Dl 50/17, per cui tale diritto potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto. L’estensione temporale del diritto alla detrazione agevola quindi il compito delle imprese e la relativa detrazione. E la norma – nella sua formulazione più ampia – sembrerebbe mettere in secondo piano le conclusioni a cui di recente l’agenzia delle Entrate è giunta per ciò che concerne l’utilizzo delle integrative a favore per detrarre l’Iva in via postuma. Ma tali conclusioni non apparivano (e non appaiono tuttora) supportate dal testo normativo, per cui una loro rivisitazione critica sarebbe da salutare favorevolmente.
L’articolo 12 del Dlgs 148/26 si innesta nel corpo dell’Iva andando a modificare sia l’articolo 19 sia l’articolo 25 del Dpr 633/72. Il primo fa riferimento al diritto alla detrazione che così può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo). Il secondo riguarda la registrazione degli acquisti, stabilendo che tale registrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. La tematica ora diviene impellente perché i sistemi informativi dovranno essere aggiornati per tenere conto delle nuove numerazioni che scattano dal 1° gennaio prossimo, vengono integrate anche le misure del Testo unico Iva (Dlgs 10/26) agli articoli 56 e 88 (corrispondenti agli attuali 19 e 25). Da un punto di vista pratico, per una fattura a fronte di un acquisto di un bene o di un servizio che viene ricevuta nel mese di settembre 2026, i termini per la sua detrazione Iva scadono al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2028 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), dovendosi annotare la fattura nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2029.
SI tratta di un ritorno al passato, quando la norma stabiliva esattamente questi termini, che ha la sua ragion d’essere considerato che la fatturazione elettronica ha fatto venir meno l’esigenza di comprimere i termini fra la ricezione della fattura e il diritto alla detrazione, come è stato chiarito anche dalle relazioni tecnica e illustrativa al decreto omnibus. Vi sarà unI maggior lasso temporale a disposizione per la registrazione delle fatture passive e per l’esercizio del conseguente diritto alla detrazione. Questo non deve spingere le imprese a tollerare situazioni di maggior lassismo, che non devono essere giustificate ma anzi devono far ragionare in termini di modifiche e aggiornamenti dei sistemi tali da garantire un aggiornamento il più possibile immediato della contabilità e anche dei registri Iva. Nel panorama delle grandi multinazionali, vi sono dei centri di elaborazione dati che possono essere ubicati anche al di fuori dell’Italia e tutto questo può comportare, anche solo involontariamente e senza alcun intento doloso, ritardi e complicazioni operative. Il maggior lasso temporale che la norma prevede consentirà di ovviare a queste situazioni. Il che dovrebbe in qualche modo anche attenuare una problematica di cui gli operatori si sono occupati di recente (si veda Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2025). L’agenzia delle Entrate, con argomentazioni piuttosto scarne, e non centrate sul testo normativo ma che facevano riferimento alla circolare 1/E/18 anche oltre alle conclusioni a cui la stessa era pervenuta, ha sostenuto in più riprese (risposte n. 251 e 115 del 2025, risposta n. 479 del 2023) che il diritto alla detrazione operato mediante integrativa a favore fosse consentito solo nei casi in cui la fattura sia stata ricevuta e registrata ma non esercitato (per errore) il diritto alla detrazione. Peraltro la limitazione all’utilizzo dell’integrativa non sembra del tutto logica, se si pensa che ai fini delle dirette la procedura degli errori consente di ovviare direttamente in bilancio, ricorrendone le condizioni, agli errori contabili non rilevanti, mentre si lascia il ricorso all’integrativa negli altri casi. Secondo la logica per cui l’Agenzia con l’invio dell’integrativa dispone di flussi e informazioni per l’effettuazione di controlli ad hoc. Sebbene, quindi, adesso il diritto alla detrazione sia stato ripristinato in termini più ampi ed estesi, logica vorrebbe che l’indirizzo di chiusura dell’Agenzia, peraltro apodittico, sulle integrative a favore ai fini Iva possa essere rivisto.