Fideiussioni bancarie punto e capo, grazie alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni unite (sentenza del 28 agosto 2026, n. 24825). La storia delle garanzie fideiussorie prestate dal cliente della banca su moduli e modelli della banca stessa, per garantire le proprie obbligazioni verso l’istituto di credito, trova infatti il suo framework di specificazione (si veda la tabella in pagina). Per la verità l’applicazione non è così semplice, perché come spesso accade in tema bancario anche la giurisprudenza tende a essere evolutiva. Con la sentenza n. 24825/2026 gli Ermellini segnano, in ogni caso, un passaggio di particolare rilievo nel contenzioso in materia di fideiussioni bancarie conformi, in tutto o in parte, allo schema Abi. Schema che era stato censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005. Da ora in avanti è chiaro che la riproduzione delle clausole dello schema dell’Associazione bancaria italiana non è da sola sufficiente a determinare la nullità della fideiussione. Attenzione però, perché neppure il provvedimento di Bankitalia perde ogni rilievo quando la garanzia sia specifica o sia stata stipulata fuori dal perimetro temporale dell’istruttoria, compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005. Le Sezioni unite riportano così il contenzioso entro una logica probatoria concreta: il nesso tra contratto “a valle” e intesa anticoncorrenziale deve essere accertato dal giudice di merito, mentre il provvedimento del 2005, al di fuori del proprio perimetro temporale e oggettivo, costituisce un elemento di prova significativo ma non autosufficiente. La sentenza 24825/2026, inoltre, entra nel merito del disposto dell’art. 1957 c.c. che stabilisce l’estensione temporale della garanzia (anche dopo la scadenza) alle obbligazioni garantite e chiarisce, poi, che se presente nel testo della fideiussione, non si verifica automaticamente una nullità della clausola “a prima richiesta”, poiché una tempestiva intimazione anche stragiudiziale al garante è comunque idonea a evitare la decadenza.
La nuova pronuncia si colloca nel solco già tracciato dalle Sezioni unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle sono, a loro volta, parzialmente nulli, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito, salva diversa volontà delle parti. Il riferimento è alle clausole dello schema Abi relative alla reviviscenza, alla deroga all’art. 1957 c.c. e alla sopravvivenza, corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8, ritenute oggetto di un’intesa anticoncorrenziale, atteso l’elevato numero di banche associate all’Abi, in quanto non funzionali ad assicurare l’accesso al credito bensì, principalmente, ad addossare al fideiussore “le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
Il testo dell’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate. È attorno a questa disposizione che si è sviluppata una larga parte del contenzioso: da un lato, per contestare la validità della deroga Abi; dall’altro, per verificare se, una volta rimossa tale deroga, il creditore fosse o meno decaduto dall’azione verso il garante. Ciò che emerge dalla sentenza n. 24825/2026 è che per la banca e il cliente esiste ora un doppio confine di prova. Il primo concerne la portata del provvedimento Bankitalia n. 55/2005. Esso non può costituire prova privilegiata, al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso, dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale per qualsiasi fideiussione che riproduca le clausole dello schema Abi. Al giudice la parola per valutare il comportamento in concreto degli operatori e dell’utilizzo dello schema tipo di fideiussione.