02.09.2026 Icon

Responsabilità da custodia e danni da caduta alberi: la prova del caso fortuito

La prova dell’esimente del caso fortuito in caso di caduta di alberi dovuta ad eventi atmosferici presuppone un giudizio da formulare non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’ indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico

Cassazione civ., Sez. III, ordinanza del 28 luglio 2026, n. 24158

La fattispecie: i pini caduti sul fondo

La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un fondo per i danni subiti da un immobile e da un’impresa agricola a seguito della caduta di quattro pini di alto fusto. Gli alberi erano collocati lungo il ciglio di una strada di proprietà e gestione dell’ente convenuto.

La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di merito. La Corte d’Appello, in particolare, riteneva provata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto alle avverse condizioni atmosferiche sulla base del fatto che: (i) dalla esperita c.t.u. emergeva che la zona di ubicazione del fondo era stata interessata, nel giorno del sinistro, da un vento che soffiava alla velocità di 5.8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempesta previsto dalla scala Beaufort); (ii) l’evento non aveva avuto carattere isolato, in quell’occasione essendosi verificata la caduta di numerosi alberi sulla stessa strada; (iii) gli alberi non erano sono semplicemente caduti per il forte vento ma erano stati dallo stesso sradicati.

L’eccezionalità richiede dati scientifici

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha precisato che:

(a) la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in ordine alla riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, affermando, con orientamento univoco, che “affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’ imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto, il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’ indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”

(b) ciò premesso, l’ esimente del caso fortuito per l’eccezionalità dell’evento atmosferico provocante la caduta degli alberi non è stata adeguatamente provata nei giudizi di merito, essendo le decisioni delle Corti territoriali fondate su dati inesatti (5.8 m/s non corrispondono a 170 km/h ma a soli 20,9 km/h) e comunque non idonei ad integrare elementi di prova rilevanti (il numero di alberi caduti è di per sé irrilevante, lo sradicamento non era stato operato dal vento ma dagli addetti alla rimozione delle piante cadute), e non, invece, su dati scientifici correttamente parametrati alle specificità del territorio.

Considerazioni conclusive

La Suprema Corte ha dunque disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa.

La decisione si pone in linea di continuità con numerose altre decisioni di legittimità (Cass. 04/04/2026, n. 8474; Cass. 09/08/2025, n. 22973 ; Cass. 31/05/2025, n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521; Cass. 31/05/2019, n. 14861) e ribadisce come la valutazione del fortuito non possa prescindere da una rigorosa indagine scientifica basati su dati oggettivi e verificabili.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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