02.09.2026 Icon

RCA: dichiarazioni stragiudiziali e attendibilità della prova del sinistro

La Corte d’Appello di Palermo afferma che, in presenza di litisconsorzio necessario tra conducente e assicuratore RCA, la confessione giudiziale del primo è liberamente apprezzabile dal giudice e può essere ritenuta insufficiente a provare il sinistro se contraddetta da dichiarazioni incoerenti rese dal danneggiato nella fase stragiudiziale.

Corte d’Appello di Palermo, Sez. III civile, 20 giugno 2026, n. 1772 – RG n. 2113/2024.

La vicenda

La controversia origina da un sinistro nel quale l’attrice, trasportata su un motociclo condotto dal coniuge, asseriva di aver riportato lesioni per l’urto del piede contro la ruota di un’autovettura durante un rallentamento del traffico. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5739/2024, aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo che la garanzia non coprisse la condotta del conducente classificata come “colpa penalistica”. L’attrice appellava, deducendo l’erroneità di tale principio e invocando a sostegno della dinamica sia la confessione giudiziale del marito, conducente del motociclo sul quale viaggiava come trasportata, sia la deposizione di un testimone oculare, il genero.

La decisione della Corte

La Corte d’Appello di Palermo conferma il rigetto della domanda risarcitoria, ma per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della sentenza di primo grado. Pur riconoscendo l’erroneità dell’assunto secondo cui la compagnia assicuratrice non potrebbe rispondere dei danni derivanti da una condotta penalmente rilevante del conducente, la Corte ritiene che la dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente provata.

A sostegno della propria ricostruzione, l’attrice aveva invocato sia la confessione giudiziale del marito sia la deposizione del proprio genero, che si dichiarava testimone oculare dell’incidente. La Corte osserva tuttavia che tali risultanze contrastano con una precedente dichiarazione resa dalla stessa danneggiata alla compagnia assicuratrice, nella quale era stato affermato che nessuno aveva assistito al sinistro oltre al coniuge. Tale circostanza, unitamente allo stretto rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti, viene ritenuta sufficiente a privare di rilevanza probatoria la confessione del conducente e a compromettere l’attendibilità della testimonianza.

La pronuncia ricorda inoltre che, in presenza di litisconsorzio necessario tra conducente e assicuratore, la confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2733, ultimo comma, c.c. Alla luce di tali elementi, la Corte conclude che non sia stata raggiunta la prova del fatto storico dedotto e conferma il rigetto della domanda.

Le conseguenze per gli assicuratori

La pronuncia offre indicazioni operative di particolare interesse per le imprese assicuratrici. La Corte attribuisce infatti rilievo decisivo alle dichiarazioni rese dal danneggiato nella fase stragiudiziale, confermando che denunce di sinistro, questionari e comunicazioni alla compagnia possono costituire importanti elementi di prova nel successivo giudizio.

La sentenza chiarisce inoltre che la confessione del conducente non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il sinistro nei confronti dell’assicuratore. In presenza di litisconsorzio necessario, infatti, tale dichiarazione è liberamente apprezzabile dal giudice e può essere superata da elementi istruttori contrari.

Osservazioni conclusive

La decisione della Corte d’Appello di Palermo si segnala per due distinti apporti.

Sul piano del diritto sostanziale, ribadisce con chiarezza che la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non consente all’impresa assicuratrice di opporre al danneggiato-trasportato l’antigiuridicità penale della condotta del conducente quale causa di esclusione della garanzia. La copertura per i danni ai trasportati è strutturalmente indipendente dalla qualificazione giuridica della condotta lesiva.

Sul piano del diritto processuale e della valutazione della prova, la pronuncia valorizza la coerenza narrativa complessiva come criterio di apprezzamento del compendio istruttorio. Anche prove astrattamente forti — la confessione del conducente, la deposizione di un testimone oculare — possono essere ritenute insufficienti quando risultino contrastate da dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa parte, la cui attendibilità non è stata scalfita né spiegata nel corso del giudizio.

In questa prospettiva, la documentazione raccolta nella fase liquidativa non costituisce un mero atto preparatorio interno all’impresa, ma può assurgere a elemento istruttorio decisivo nel successivo contenzioso, fungendo da parametro di verifica della credibilità della ricostruzione proposta dal danneggiato.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Assicurativo ?

Contattaci subito