La notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione è soggetta alla disciplina speciale prevista dal Codice della crisi, senza che residui la necessità di ricorrere alle ordinarie modalità di notificazione previste dal Codice di procedura civile.
Tribunale di Livorno, Sezione Civile, 5 giugno 2026.
Il caso: quando la notificazione si perfeziona con il deposito presso la casa comunale
La sentenza del Tribunale di Livorno affronta il tema delle modalità di notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione.
Nel caso di specie, la notificazione a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal Registro delle imprese non era andata a buon fine e non era stato possibile procedere neppure mediante l’inserimento degli atti nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.
Non essendosi perfezionata nemmeno la successiva notificazione presso la sede risultante dal Registro delle imprese, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati mediante deposito presso la casa comunale.
Il Tribunale, verificata la regolarità del procedimento notificatorio, riteneva la società resistente correttamente posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa e, non essendosi questa costituita, ne dichiarava la contumacia.
La disciplina speciale non richiede ulteriori ricerche del destinatario
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la ricostruzione della disciplina speciale prevista dal Codice della crisi per la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione.
Secondo il Collegio, le diverse modalità di notificazione contemplate dalla norma sono tra loro subordinate e, pertanto, il mancato perfezionamento della notificazione attraverso una di esse consente di procedere secondo quella successivamente prevista.
In particolare, qualora non sia stato possibile procedere a mezzo PEC, né mediante il portale dei servizi telematici e neppure presso la sede dell’impresa risultante dal Registro delle imprese, non è necessario che l’Ufficiale giudiziario svolga ulteriori ricerche volte ad accertare l’irreperibilità del destinatario.
È sufficiente che questi attesti l’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede dell’impresa affinché la stessa possa essere correttamente perfezionata mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale.
Sul punto, il Tribunale richiama l’orientamento formatosi nella vigenza della legge fallimentare, ritenendolo applicabile anche alla disciplina dettata dal Codice della crisi in ragione della sostanziale riproduzione del medesimo procedimento speciale di notificazione.
La disciplina concorsuale prevale sulle ordinarie regole di notificazione
Muovendo da tale impostazione, il Tribunale ribadisce la specialità della disciplina prevista per la notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale rispetto alle ordinarie disposizioni del Codice di procedura civile.
La disciplina concorsuale introduce, infatti, un procedimento autonomo e distinto da quello previsto per la notificazione degli atti processuali, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di procedere, una volta esperite le modalità specificamente previste, alla notificazione nei diretti confronti del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 138 e ss. o 145 c.p.c.
La previsione di un procedimento semplificato risponde, secondo il Collegio, all’esigenza di contemperare il diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e speditezza proprie del procedimento concorsuale.
Il diritto di difesa del debitore risulta, infatti, adeguatamente tutelato considerando gli obblighi gravanti sull’imprenditore, tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, a mantenerlo operativo e ad indicare la propria sede legale nel Registro delle imprese.
Ne consegue che, laddove l’impossibilità di eseguire la notificazione dipenda dall’irreperibilità dell’impresa presso i recapiti che la stessa è tenuta per legge a rendere conoscibili ai terzi, non possono essere imposti ulteriori adempimenti al creditore procedente.
Un procedimento funzionale alle esigenze di speditezza della liquidazione giudiziale
La pronuncia conferma, dunque, la specialità del procedimento notificatorio previsto dal Codice della crisi, volto a contemperare le esigenze di speditezza proprie della liquidazione giudiziale con la tutela del diritto di difesa del debitore.
Una volta rispettata la sequenza prevista dalla normativa concorsuale, l’irreperibilità dell’impresa non può, pertanto, tradursi in un ostacolo alla prosecuzione della procedura.
11.09.2026