Un organismo di gestione collettiva chiede di vedere le carte su cui si fonda la ripartizione dell’equo compenso per copia privata; il soggetto che quella ripartizione cura – una fondazione che opera su mandato della SIAE – oppone un rifiuto. La lite, avviata davanti al giudice amministrativo, si chiude prima ancora di arrivare al merito: tutte le controversie sulla raccolta, gestione e ripartizione del compenso, compresa la richiesta di accedere alla relativa documentazione, appartengono al giudice ordinario, perché l’attività della SIAE – e di chi agisce in suo nome e per suo conto – è retta dal diritto privato. Niente accesso documentale né accesso civico, dunque: chi vuole i documenti deve percorrere la strada degli strumenti probatori del processo civile.
Cass. civ., Sez. Un., ord. 26 luglio 2026, n. 24043
Una richiesta di accesso, due dinieghi e un ricorso al TAR
Artisti 7607, cooperativa che intermedia i diritti degli artisti interpreti ed esecutori del settore video, aveva chiesto alla Fondazione Copia Privata Italia la documentazione posta a fondamento dell’attività di verifica svolta ai fini della ripartizione dell’acconto competenze per il periodo 2014-2022. L’istanza si fondava sulla disciplina dell’accesso civico generalizzato e su quella dell’accesso documentale. La Fondazione l’ha respinta nel luglio 2025; nei confronti della SIAE si è invece formato il silenzio-diniego.
Di qui il ricorso al TAR Lazio, con domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna all’esibizione e al rilascio di copia. La Fondazione ha però proposto regolamento preventivo di giurisdizione, facendo leva sulla natura privatistica dell’attività della mandante, sulla propria natura privata e sull’assenza di poteri autoritativi, oltre che sul carattere meramente economico dei dati richiesti. La SIAE ha aderito; il TAR ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti. Anche la Procura generale ha concluso per la giurisdizione ordinaria.
Una norma del 2008 dalla vocazione espansiva
Il perno della decisione è l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008, che assoggetta l’attività della SIAE alle norme di diritto privato e devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, con la sola eccezione della materia tributaria.
La Corte ricorda che quella disposizione ha segnato una netta discontinuità. In precedenza la SIAE era qualificata come ente pubblico economico a base associativa e, ai fini del riparto, si distingueva tra atti di organizzazione – al giudice amministrativo – e atti di gestione, rimessi al giudice ordinario. Proprio le incertezze di quel criterio il legislatore ha inteso superare, con una formulazione che le Sezioni Unite definiscono ampia e omnicomprensiva. Sul punto la pronuncia si muove in continuità con i precedenti del 2020 e, soprattutto, con quelli del 2023 e del 2024 che avevano già ricondotto al giudice ordinario le liti sull’accesso agli atti relativi ai compensi da copia privata.
Un ruolo decisivo lo gioca la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione autorale seguita alla direttiva Barnier: venuto meno il regime di esclusiva, la SIAE si colloca al pari degli altri organismi di gestione collettiva, e non sarebbe sostenibile una disparità di trattamento fra i suoi associati – costretti al giudice amministrativo – e quelli delle altre collecting, che si rivolgono al giudice ordinario.
L’equo compenso è gestione di diritti, la mandataria non cambia le carte in tavola
La difesa della cooperativa aveva provato a scindere l’attività ordinaria di intermediazione, oggi svolta in concorrenza, dalla raccolta e ripartizione del compenso per copia privata, riservata alla SIAE dalla legge e perciò – si sosteneva – espressione di un rapporto di supremazia pubblicistica; in subordine, si obiettava che la norma citata, in quanto speciale, non potrebbe estendersi per analogia alla Fondazione.
Entrambi gli argomenti cadono, e la Corte ne sottolinea anche la reciproca contraddittorietà. Il compenso da copia privata, introdotto quale eccezione al diritto esclusivo di riproduzione e destinato a compensare il pregiudizio subito dai titolari, non è un corpo estraneo alla gestione dei diritti: la sua raccolta e la sua ridistribuzione costituiscono attività di intermediazione svolta nell’interesse dei beneficiari e si inquadrano negli ordinari schemi civilistici del mandato, della rappresentanza, della mediazione e della cessione. Che un’attività sia attribuita ex lege a un determinato soggetto non basta, poi, a trasformarne l’esercizio in potere amministrativo. Quanto alla Fondazione, agendo quale mandataria con rappresentanza essa esercita i diritti e i poteri spettanti alla mandante: l’applicazione della disciplina del 2008 è perciò diretta, non analogica.
Dalla trasparenza all’esibizione: cosa resta a chi cerca i documenti
Le Sezioni Unite non negano la tutela, la spostano: l’interesse ad acquisire la documentazione va fatto valere con gli strumenti probatori del processo civile e, in particolare, con l’ordine di esibizione previsto dalla legge sul diritto d’autore, azionabile anche in fase cautelare.
Il cambio di sede, però, non è neutro. L’accesso è una situazione autonoma, azionabile a prescindere da una lite sul rapporto sottostante; l’esibizione presuppone un giudizio già instaurato e, soprattutto, che siano forniti seri elementi sulla fondatezza della domanda e individuati i documenti che li confermano. Chi lamenta l’opacità del riparto si trova così a dover superare una soglia di allegazione che proprio quei documenti servirebbero a costruire.
Resta poi un dato non privo di ironia: la Fondazione nasce per rispondere ai rilievi antitrust sul doppio ruolo di controllore e controllato che la SIAE cumulava nei mercati della copia privata, ma la sua veste privatistica la colloca fuori dal perimetro della trasparenza amministrativa. Il contrappeso, se c’è, va cercato altrove – negli obblighi informativi e di rendicontazione che la disciplina degli organismi di gestione collettiva pone a carico di chi amministra diritti altrui, e nella vigilanza di settore. È probabilmente lì che il contenzioso sulla ripartizione primaria è destinato a spostarsi.
17.09.2026