24.08.2026

Diritto d’autore, tutele limitate

  • Italia Oggi

Le modifiche al regime cautelare introdotte dal dl 100/2026 convertito dalla legge 145/2026

Addio ai provvedimenti d’urgenza “eterni” per marchi, brevetti e diritto d’autore. Chi ottiene un provvedimento cautelare di natura anticipatoria (ad esempio, una inibitoria, un ordine di ritiro dal commercio, un divieto di utilizzo di un marchio) non potrà più sperare che la misura provvisoria, nata per tamponare l’emergenza, diventi una sorta di sostanziale e stabile sentenza.

Entro i termini perentori fissati dalla legge, deve avviare il giudizio di merito e sottoporre le proprie ragioni a un accertamento pieno. Se non lo fa, la controparte, fino a ieri relegata a subire gli effetti della misura, acquisisce un potere di sostanziale ribaltamento: può chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia del provvedimento.

Ma anche chi ha subito il provvedimento anticipatorio non ha tempo da perdere: la finestra a sua disposizione per chiedere l’inefficacia del provvedimento è stretta e non ammette distrazioni.

È questo il cuore dell’articolo 2 del decreto legge 100/2026, convertito dalla legge 145/2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2026, che incide direttamente sulla disciplina della tutela cautelare in materia di proprietà industriale e diritto d’autore, riportandola entro i confini del diritto dell’Unione europea.

Per capire la portata della svolta, occorre ricordare che, in via generale, chi ottiene una misura cautelare deve poi introdurre il giudizio di merito entro termini perentori, pena la perdita di efficacia del provvedimento d’urgenza.

La strumentalità attenuata. Nel mondo dei marchi, dei brevetti e del diritto d’autore, però, il legislatore italiano aveva creato un’oasi normativa nota con l’espressione “strumentalità attenuata”: si trattava di un peculiare regime che consentiva ai provvedimenti anticipatori di sopravvivere anche senza l’avvio del merito.

Più in dettaglio, come spiegano i dossier parlamentari sul decreto legge 100/2026, in base alla normativa previgente, i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile o altre misure idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito potevano mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell’instaurazione di un giudizio di merito: con ciò si configurava una cristallizzazione del provvedimento cautelare, che acquisiva stabilità potenzialmente illimitata.

Il cartellino rosso dell’Europa. Questo assetto, però, non ha superato il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Ue (Cgue), con la sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C-132/25, in effetti, ha censurato la normativa italiana.

In tale pronuncia, la Cgue ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/48/Ce la prassi legislativa e interpretativa italiana della citata strumentalità attenuata, che consentiva ai provvedimenti cautelari anticipatori, come le inibitorie, di mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell’instaurazione di una successiva causa di merito.

La Corte di giustizia Ue ha spiegato che tali misure, anche se di natura anticipatoria, restano pur sempre strumenti provvisori e, in quanto tali, non possono trasformarsi in provvedimenti definitivi senza un accertamento pieno, e ha sottolineato che va garantito a chi subisce il provvedimento cautelare il diritto di ottenerne la revoca, qualora chi lo ha ottenuto non inizi e non coltivi la causa di merito.

Il decreto legge 100/2026, dunque, ha l’obiettivo di conformare l’ordinamento italiano alla citata pronuncia della Cgue e così di riallinearlo al quadro europeo, eliminando ogni residuo di “ultrattività cautelare” e riportando la tutela d’urgenza alla sua funzione fisiologica.

A questo scopo il decreto legge 100/2026 modifica sia l’articolo 132 del codice della proprietà industriale (dlgs 30/2005) sia l’articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941).

La situazione previgente. L’articolo 132 del Codice della proprietà industriale (dlgs 10 febbraio 2005, n. 30) è la principale norma sui rapporti tra la fase cautelare e il giudizio di merito nel settore dei brevetti e dei marchi.

Il comma 1 dispone che le misure di descrizione, sequestro e inibitoria possano essere concesse anche per titoli non ancora registrati o brevettati, a condizione che la domanda sia resa accessibile al pubblico o notificata alla controparte.

Il comma 4 dell’articolo 132, nella versione anteriore al dl 100/2026, stabiliva esplicitamente che il regime di inefficacia dei procedimenti cautelari ottenuti, in caso di omesso inizio del giudizio di merito o di sua estinzione, non si applicasse ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e a tutti gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

In base a tale previsione, per le inibitorie e le altre misure anticipatorie, l’instaurazione del giudizio di merito non era obbligatoria ma restava una mera facoltà delle parti. Pertanto, in assenza di un’iniziativa giudiziaria di merito, il provvedimento cautelare manteneva la propria efficacia a tempo indeterminato, determinando una sostanziale stabilizzazione della tutela sommaria.

L’articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore, disciplina i rapporti tra la fase cautelare e il giudizio di merito.

Anche, in questo ambito, nella formulazione antecedente al decreto-legge 100/2026, l’elemento caratterizzante era la previsione della deroga alla perdita di efficacia automatica per i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e per tutte le altre misure cautelari anticipatori.

Anche per tali categorie di provvedimenti cautelari, l’instaurazione del giudizio a cognizione piena non costituiva un obbligo, ma una semplice facoltà concessa a ciascuna delle parti.

In assenza di un’iniziativa giudiziaria di merito, la misura cautelare poteva dunque mantenere i propri effetti a tempo indeterminato, acquisendo una sostanziale stabilizzazione.

I due assetti normativi previgenti erano diretti a garantire una tutela rapida ed effettiva, contro le violazioni dei diritti su brevetti e marchi e le violazioni del diritto d’autore, permettendo al rito cautelare di operare come uno strumento alternativo al giudizio ordinario di merito (con un notevole risparmio di tempo e denaro per chi avesse ottenuto il provvedimento anticipatorio).

La portata della novella. In questo quadro, le nuove norme, secondo i dossier parlamentari, hanno lo scopo di bilanciare la necessità di una tutela rapida contro le violazioni di marchi, brevetti e opere con le garanzie di difesa.

Le modifiche apportate dal dl 100/2026 stabiliscono, innanzi tutto, che, qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito dalla legge (ovvero venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario) o si sia estinto successivamente al suo avvio, i provvedimenti cautelari anticipatori sono dichiarati inefficaci.

Peraltro, l’innovazione procedurale, considerata di maggior rilievo dai documenti parlamentari, è costituita dalla previsione che l’inefficacia non opera più in via automatica, ma deve essere dichiarata dal giudice solo a seguito di una specifica istanza presentata dalla parte destinataria della misura.

L’istanza di dichiarazione di inefficacia deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l’inizio del merito o dal momento dell’estinzione del giudizio.

Le nuove norme, dunque, spostano l’onere dell’iniziativa per la rimozione del vincolo cautelare sul soggetto che ne subisce gli effetti, garantendo al contempo che tali misure non rimangano efficaci per tempo indefinito senza un accertamento pieno nel merito.

Peraltro, se richiesta, la dichiarazione di inefficacia è pressocché scontata, perché si basa solo sulla verifica della mancata promozione della causa di merito.

Gli effetti pratici. Chi vince il primo round in tribunale dovrà quindi calcolare rapidamente la mossa successiva: andare fino in fondo con un accertamento pieno o tentare un azzardo processuale puntando in una clamorosa distrazione della controparte e sperando che non presenti l’istanza nei termini.

Resta ferma la facoltà per ciascuna parte di avviare comunque il giudizio di merito.

Rimane anche la possibilità di chiudere la partita con un accordo transattivo, da stipulare preferibilmente prima della scadenza del termine per il merito, includendo clausole di rinuncia a chiedere l’inefficacia o a promuovere il giudizio, oltre agli impegni economici e commerciali.

L’articolo 2 del dl si chiude con una norma transitoria relativa alle misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del dl stesso.