24.08.2026

Riforma 231: agli enti premi e garanzie

  • La Repubblica

Introdotto in Italia venticinque anni fa, il D.Lgs. 231/2001 ha cambiato il rapporto tra imprese,
diritto penale e compliance, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio. L’applicazione della legge da
parte della giurisprudenza non è sempre stata lineare e molto spesso il mondo
imprenditoriale si è lamentato della scarsa prevedibilità delle sentenze o dei vantaggi di
adottare il famoso Modello 231, il programma di compliance che dovrebbe servire da esimente
per chi lo adotta in modo diligente.

Oggi il legislatore prova a rivederne l’impianto: il 4 agosto il Consiglio dei ministri – basandosi
sull’elaborato predisposto da un gruppo di lavoro presieduto dal magistrato Giorgio Fidelbo –
ha approvato lo schema di disegno di legge di revisione del “Decreto 231”. L’obiettivo è
confermare la vocazione preventiva del sistema, positivizzare i criteri di imputazione,
valorizzare la colpa di organizzazione e introdurre nuove premialità per gli enti meritevoli.

i nuovi criteri
Il cuore della riforma è la riscrittura dei criteri di imputazione. La colpa di organizzazione,
finora ricostruita in via interpretativa, diventa elemento costitutivo dell’illecito: si verrà
sanzionati solo se si dimostra che la società non si è strutturata adeguatamente per prevenire i
reati.


Cade così la presunzione di colpevolezza gravante sull’ente in caso di reato commesso da
soggetti apicali e sarà l’accusa a dover dimostrare il difetto organizzativo, non l’impresa a
provare la propria diligenza. Nella stessa direzione va il superamento della distinzione tra
reati commessi dai vertici o dai sottoposti, sostituita da un criterio unitario: l’ente risponde
quando il reato, commesso nel suo interesse o vantaggio, sia stato “determinato o agevolato”
dalla mancata adozione o inefficace attuazione di un modello idoneo. Inoltre per i reati
1 Lo schema di revisione della disciplina 231, approvato in Cdm, deve ora passare al vaglio parlamentare
colposi, l’interesse o vantaggio per l’ente deve essere ancorato a un “apprezzabile” risparmio
di spesa o incremento produttivo derivante dall’inosservanza delle regole.

i modelli

Il testo delinea l’ossatura essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo —
mappatura delle attività a rischio e relativa intensità, protocolli e segregazione delle funzioni,
gestione delle risorse finanziarie, formazione, controlli interni, canali di segnalazione con
divieto di ritorsione, sistema disciplinare e obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza
— senza irrigidire uno strumento che deve restare vivo. Rilevante anche la previsione di
procedure semplificate per l’adozione dei modelli nelle piccole e medie imprese.

Uno degli snodi più delicati — la valutazione giudiziale di idoneità del modello, oggi priva di
parametri espressi — è affrontato con il nuovo articolo 7-bis. Il giudice dovrà considerare linee
guida delle associazioni di categoria, procedure semplificate per le Pmi e norme accreditate
dalla comunità tecnico-scientifica (come gli standard ISO e UNI), purché adeguate al rischio
concreto. Con la presunzione di adeguatezza del Modello conforme alle linee guida delle
associazioni rappresentative comunicate al ministero della Giustizia si allineano gli standard
riconosciuti a una maggiore prevedibilità del controllo giudiziale.
La riforma disciplina anche l’ente straniero che commetta il reato in Italia, imponendo una
valutazione di equivalenza funzionale dei presìdi adottati secondo l’ordinamento di
provenienza.
Quanto all’organismo di vigilanza rimane imprescindibile per l’efficacia del Modello e le sue
caratteristiche sono il compito di vigilanza, i requisiti di professionalità, i poteri autonomi di
iniziativa e controllo e la dotazione di risorse adeguate.
Non viene positivizzato il requisito dell’indipendenza — pur consolidato nella prassi come
assenza di conflitto di interessi — né riproposta la possibilità di affidare le funzioni dell’OdV al
collegio sindacale. Scompare inoltre ogni riferimento all’omessa o insufficiente vigilanza
dell’organismo quale criterio di attribuzione della responsabilità alleggerendo così la
posizione dei componenti dell’OdV.

i benefici

Sul versante premiale si concentrano alcune novità incisive. Il nuovo articolo 8-bis introduce
una causa di estinzione della responsabilità: l’ente che, prima del reato, avesse adottato e
attuato un modello potrà chiedere al giudice — entro novanta giorni dall’avviso di conclusione
delle indagini — un termine per eliminare le carenze, rimuovere le conseguenze dannose e
mettere a disposizione il profitto eventualmente conseguito. Il beneficio presuppone quindi
un investimento organizzativo a monte, prova della “seria volontà di riorganizzarsi”. Il nuovo
articolo 12-bis consente poi al giudice di modulare o non applicare la sanzione pecuniaria
quando l’ente coincide di fatto con la persona fisica autrice del reato, evitando duplicazioni
punitive nelle realtà prive di struttura. Si amplia infine il “patteggiamento” dell’ente, esteso
alle sanzioni interdittive (ad esempio divieto di partecipare ad appalti della PA) e confisca, con
estinzione dell’illecito decorsi cinque o due anni a seconda della gravità della sanzione.
Completano il quadro la razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto — da ricondurre
a quelli “strettamente legati alla criminalità di impresa”, con l’ingresso dei delitti contro la
pubblica incolumità — e una delega per rivedere il sistema sanzionatorio in chiave di
proporzionalità, calibrandolo sulle dimensioni e sulle condizioni economiche dell’ente.
Per le imprese l’impatto è rilevante. L’evoluzione dei criteri di imputazione e la maggiore
strutturazione del modello accentuano la necessità di una compliance sostanziale. Al tempo
stesso, razionalizzazione dei reati e riassetto delle sanzioni chiariscono il perimetro del
rischio, ma innalzano le aspettative sull’effettiva capacità dell’ente di prevenire e gestire i
reati. Il modello 231 dovrebbe uscire da questa buona riforma con un ruolo confermato — e con
una responsabilità sempre più legata a organizzazione, processi decisionali e controlli.