31.07.2026

Concordato, un piano di ferro

  • Italia Oggi

a continuità aziendale non può essere affidata a una dichiarazione programmatica o a un’etichetta applicata alla proposta. Deve emergere, sin dalla fase di ammissibilità del concordato preventivo, come un progetto giuridicamente sostenibile, economicamente coerente e costruito su valori verificabili.

È il principio che si ricava dalla pronuncia n. 22960 del 9 luglio 2026, con cui la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione rafforza il perimetro del controllo giudiziale sul concordato in continuità.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio di ammissibilità. Secondo la Suprema Corte, il Tribunale non può fermarsi alla ritualità formale della domanda, alla presenza dei documenti richiesti o alla correttezza esteriore della proposta.

Il controllo deve estendersi al contenuto del piano e della documentazione allegata, secondo un criterio di legalità sostanziale, verificando anche che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali.

Il caso della continuità indiretta

La decisione assume particolare rilievo perché interviene su un concordato in continuità indiretta fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo. Nel caso esaminato, il prezzo offerto per il complesso aziendale era superiore al valore ottenuto attraverso una stima atomistica e disgregativa dei singoli beni.

La società aveva tuttavia qualificato la differenza tra i due valori come «plusvalore concordatario», destinandola secondo il meccanismo della relative priority rule. Una costruzione che la Cassazione considera incompatibile con la concreta realtà economica già emersa al momento della domanda.

Il valore di liquidazione previsto dall’articolo 87, comma 1, lettera c), del Codice della crisi non è infatti un dato teorico né una semplice voce contabile. Deve rappresentare il valore effettivamente realizzabile nell’alternativa della liquidazione giudiziale, comprendendo anche l’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio.

Quando esiste già un’offerta vincolante di acquisto, tanto più se validata attraverso una procedura competitiva, non è possibile ignorarla e assumere come termine di confronto una stima inferiore basata sulla vendita separata dei beni aziendali.

La comparazione non può essere astratta

La comparazione tra concordato e liquidazione deve dunque essere concreta. Se il medesimo valore economico potrebbe essere acquisito anche dal curatore nell’eventuale liquidazione giudiziale, quel valore non può essere artificialmente sottratto allo scenario liquidatorio per essere poi presentato come surplus generato dal concordato.

Diversamente, verrebbero alterati sia il confronto tra le alternative sia i criteri di distribuzione dell’attivo ai creditori.

Il plusvalore non può essere il risultato di una rappresentazione contabile: deve corrispondere a una ricchezza realmente prodotta dalla soluzione concordataria e non conseguibile nello scenario alternativo.

È su questo punto che la pronuncia supera il singolo tema valutativo e incide sull’intera architettura del piano. La corretta determinazione del valore di liquidazione svolge, secondo la Corte, una duplice funzione.

Da un lato, garantisce ai creditori un’informazione trasparente, necessaria per esprimere un voto consapevole. Dall’altro, costituisce un parametro di legittimità della proposta quando la distribuzione del valore eccedente avviene secondo la relative priority rule. Un errore nella base di confronto, quindi, non è una mera imprecisione tecnica: può rendere illegittima la distribuzione e compromettere l’ammissibilità stessa del concordato.

L’attestazione non vincola il giudice

La Cassazione chiarisce inoltre che l’attestazione del professionista indipendente non vincola il Tribunale. Il giudice può sindacarne sia la correttezza metodologica sia l’attendibilità delle basi economiche e valoriali utilizzate.

Da questa impostazione emerge una nozione più esigente di continuità aziendale. Non basta prevedere la prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta, né prospettare genericamente la conservazione del complesso produttivo o dei livelli occupazionali.

Occorre dimostrare che l’operazione rispetti le regole del Codice della crisi, che la formazione delle classi e la distribuzione del valore siano coerenti con il patrimonio effettivamente disponibile e che il trattamento dei creditori sia costruito sulla base di un’alternativa liquidatoria attendibile.