Via libera al bonus assunzione di madri. I datori di lavoro che hanno assunto o assumeranno, a termine o a tempo indeterminato, donne che, alla data dell’assunzione, sono madri di almeno tre figli d’età minore di 18 anni e sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno diritto all’esonero (100%) dei contributi dovuti all’Inps, nel limite di 8.000 euro annui. Il bonus ha durata di 12 (assunzione a termine) e di 24 mesi (assunzioni a tempo indeterminato) e si conserva in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro (trasformazione dell’assunzione a termine in rapporto a tempo indeterminato). Ai fini del requisito dei tre figli, si considerano anche quelli in adozione o in affidamento. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 82/2026, dando il via libera alle richieste e alla fruizione dell’incentivo introdotto dalla legge n. 199/2025 (Manovra 2026).
Datori di lavoro interessati. Il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dal fatto che assumano o meno la natura di imprenditore (quindi anche i professionisti), compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Resta fuori, quindi, solo la pubblica amministrazione.
Lavoratrici interessate. L’incentivo spetta per:
– le assunzioni a termine, anche in somministrazione;
– le assunzioni a tempo indeterminato;
– le trasformazioni di rapporti di lavoro agevolati da termine a tempo indeterminato.
Le assunzioni o trasformazioni agevolate sono quelle avvenute e che avverranno a partire dal 1° gennaio 2026 e devono riguardare donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Riguardo al primo requisito, l’età dei figli deve intendersi fino a 17 anni e 364 giorni e deve essere posseduto al momento dell’assunzione, quando si cristallizza senza produrre alcuna decadenza dal diritto in caso di successiva premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Le domande. Da ieri, spiega l’Inps, è disponibile il modulo di istanza online «ELM3», necessario allo scopo di conoscere l’ammontare del beneficio spettante, perché vincolato alla disponibilità di fondi. La domanda va inviata dal sito internet, nella sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)».
La fruizione. Ricevuto l’ok dall’Inps il datore di lavoro può fruire del bonus, tramite conguaglio nelle denunce contributive, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante (12 o 24 mesi). Con riferimento ai mesi arretrati, da gennaio a luglio, i datori recuperano il bonus nei flussi UniEmens di competenza dei tre mesi di agosto, di settembre e di ottobre 2026.