L’impresa che abbia già esaurito i 240 giorni di misure protettive nel corso di una composizione negoziata non può rigenerare quel termine avviando un secondo percorso per fronteggiare la medesima crisi. Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, che ha respinto la richiesta di una società brianzola di paralizzare ancora una volta le azioni dei creditori: il nuovo tentativo di risanamento, secondo i giudici, mirava a sciogliere lo stesso nodo già affrontato, senza esito, un paio d’anni prima, e per di più poggiava su un piano privo di garanzie concrete.
Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, decreto 17 marzo 2026, R.G. n. 8353/2025 V.G. (est. Caterina Giovanetti)
Un secondo tentativo per una crisi mai chiusa
La società ricorrente aveva già percorso, tra l’agosto 2023 e il luglio 2024, una prima composizione negoziata, conclusa con un accordo con i creditori: pagamento integrale dei privilegiati e falcidia al 60% per i chirografari, dilazionata in cinque rate annuali. A quell’accordo si era però resa inadempiente, innescando le azioni esecutive di numerosi creditori e persino un’istanza di liquidazione giudiziale. Con un debito complessivo di oltre 11 milioni di euro, a fine 2025 ha depositato un nuovo ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), chiedendo di confermare con efficacia erga omnes le misure protettive tipiche e di inibire agli istituti di credito l’escussione delle garanzie pubbliche MCC. Il piano, questa volta, puntava sulla continuità indiretta: affitto dell’azienda a una società terza, successiva cessione del compendio e dell’immobile sociale, dismissione del magazzino e una transazione fiscale con rottamazione delle cartelle.
Il tetto dei 240 giorni e il nodo della “medesima crisi”
Il punto di partenza del decreto è il limite fissato dall’art. 19, comma 5, del Codice: nella composizione negoziata, misure protettive e cautelari non possono durare complessivamente più di 240 giorni. Si tratta, osserva il Tribunale, di una previsione eccezionale, che prevale sul più ampio tetto generale dei dodici mesi. È bensì vero che la disciplina consente di riproporre l’istanza di nomina dell’esperto trascorso un anno dall’archiviazione; ma da tale facoltà non discende automaticamente un nuovo plafond di protezione. La domanda decisiva diventa allora una sola: la crisi è nuova oppure è la stessa? La ricorrente invocava il venir meno del sostegno bancario e l’aumento dei costi di energia e materie prime, ma per i giudici si tratta di allegazioni vaghe e generiche, prive di una quantificazione puntuale dell’impatto sui margini. La conclusione è netta: identica la crisi, già fruiti i 240 giorni, concedere nuove misure significherebbe eludere il limite di legge e comprimere senza giustificazione le ragioni dei creditori.
Un piano senza offerte né garanzie: cadono anche le cautelari
Il Tribunale distingue con chiarezza i due livelli di tutela. Per confermare le misure protettive generali basta che il piano appaia “non implausibile”; per concedere una misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore occorre invece un piano “coerente e compiuto”. E qui il progetto di risanamento mostrava lacune evidenti: nessuna proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda, due nuovi soci ancora da individuare per l’apporto di 500.000 euro, nessun impegno vincolante a sostegno della finanza esterna, nessuna perizia sull’immobile da alienare, ricavi da cessione del magazzino non provati e contratto estimatorio ancora da stipulare. A ciò si aggiunge che l’affittuaria risultava di fatto riconducibile alla stessa ricorrente, circostanza che rendeva poco credibile il finanziamento bancario ipotizzato per l’acquisto del compendio. Ne deriva il rigetto anche delle misure cautelari, oltre che di quelle protettive.
Un argine all’uso strumentale della protezione del patrimonio
La pronuncia si allinea a un orientamento in crescita nella giurisprudenza di merito (in termini analoghi si era espresso il Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025: per un approfondimento in merito si veda G. Migliarini, I limiti temporali delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi: la “seconda” CNC e la preclusione dell’uso abusivo dello strumento, in IUS Crisi d’impresa) che legge i limiti di durata alla luce della direttiva europea sull’insolvenza: la tutela del debitore non può sacrificare a tempo indefinito le ragioni dei creditori. Il test della “medesima crisi” funziona così da presidio contro un uso puramente dilatorio delle misure protettive: ciò che conta è l’unità causale e strutturale del dissesto, non la veste formalmente diversa assunta dal nuovo piano. La soluzione convince, ma scarica sul debitore un onere probatorio tutt’altro che agevole: dimostrare la “diversità” tra due crisi è arduo, specie quando i fattori richiamati (energia, tassi d’interesse, accesso al credito) tendono a ripresentarsi ciclici e sovrapponibili. Il decreto, tuttavia, indica implicitamente la via: non l’evocazione di condizioni di mercato comuni all’intero settore, ma la quantificazione puntuale del loro impatto sulla marginalità dell’impresa.
02.09.2026