La direttiva 2009/103/CE non impedisce che il danneggiato da un incidente stradale, dopo aver ricevuto dall’assicuratore un risarcimento ritenuto insufficiente, ceda a titolo oneroso a un terzo il credito relativo alla differenza ancora dovuta. Il cessionario può agire in giudizio, in nome proprio, contro l’impresa di assicurazione quando ciò sia consentito dalla normativa nazionale, pur non potendo essere qualificato come “persona lesa” ai sensi della disciplina europea.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, 25 giugno 2026, causa C-277/25, Helpfind Funding e a. – Pres. Jääskinen, Rel. Kornezov
Dal risarcimento insufficiente alla cessione del credito
La pronuncia trae origine da alcune controversie sorte in Polonia, nelle quali i proprietari di veicoli danneggiati in incidenti stradali avevano ricevuto un indennizzo dalle imprese che assicuravano la responsabilità civile dei responsabili.
Ritenendo che le somme liquidate non garantissero l’integrale ristoro del danno alle cose, i danneggiati avevano ceduto, dietro corrispettivo, a società specializzate nel recupero dei crediti la pretesa relativa alla differenza tra il valore complessivamente stimato del danno e quanto già corrisposto dall’assicuratore.
Le società cessionarie avevano quindi agito direttamente contro le imprese assicuratrici, chiedendo il pagamento del credito acquistato. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte di giustizia se una simile operazione fosse compatibile con la direttiva 2009/103/CE, relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli.
La risposta della Corte è negativa quanto all’esistenza di un ostacolo europeo: la direttiva non vieta che il credito risarcitorio venga trasferito e che il cessionario lo faccia valere in giudizio, purché tale possibilità sia riconosciuta dall’ordinamento nazionale.
Il cessionario non diventa una “persona lesa”
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distinzione tra il danneggiato e il soggetto che abbia successivamente acquistato il credito.
La direttiva persegue l’obiettivo di garantire la protezione delle vittime degli incidenti stradali e l’effettività della copertura assicurativa obbligatoria. La nozione di “persona lesa” comprende, pertanto, chi abbia diritto al risarcimento in base alle regole nazionali sulla responsabilità civile.
Il professionista che acquista il credito non rientra, tuttavia, in tale categoria. La sua pretesa non deriva direttamente dall’incidente o dalle norme sulla responsabilità civile, ma dal contratto di cessione concluso con il soggetto che ha materialmente subito il danno.
La Corte esclude quindi che il cessionario possa beneficiare, in quanto tale, della particolare tutela assicurata dalla direttiva alle vittime. Anche il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, considerato dalla normativa europea come strumento di protezione del danneggiato, non si estende automaticamente all’acquirente del credito in forza del diritto dell’Unione.
Ciò non significa, però, che l’azione del cessionario debba essere considerata incompatibile con la disciplina europea. Significa soltanto che la relativa legittimazione non trova il proprio fondamento nella qualifica di vittima prevista dalla direttiva, ma nelle disposizioni nazionali che regolano la circolazione dei crediti e l’esercizio delle relative azioni.
Una materia rimessa agli ordinamenti nazionali
La direttiva 2009/103/CE disciplina l’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile automobilistica, ma non regola la cessione dei crediti risarcitori né individua in modo esaustivo i soggetti legittimati ad agire davanti ai giudici nazionali per il recupero di crediti già sorti.
Resta inoltre affidata agli ordinamenti interni la determinazione dei danni risarcibili, della loro quantificazione e, nei limiti posti dal diritto europeo, dei soggetti titolari delle relative pretese.
Da tale ripartizione deriva la conclusione della Corte: il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che consenta al danneggiato di cedere, anche a titolo oneroso, il credito residuo nei confronti dell’assicuratore e che permetta al cessionario di agire in nome proprio per ottenerne il pagamento.
La decisione assume rilievo per il mercato assicurativo perché conferma la compatibilità europea dei modelli imprenditoriali fondati sull’acquisto e sul recupero professionale di crediti risarcitori. Al tempo stesso, delimita con chiarezza la posizione del cessionario: questi subentra nel credito secondo le regole nazionali, ma non acquisisce per effetto della cessione lo status europeo di persona lesa.
Per le imprese di assicurazione, pertanto, il trasferimento del credito non modifica la natura e l’estensione sostanziale dell’obbligazione risarcitoria. Il cessionario potrà far valere soltanto il diritto effettivamente esistente nel patrimonio del cedente, restando soggetto alle contestazioni relative all’esistenza, alla misura e all’eventuale precedente soddisfazione del credito.
22.09.2026