Il costo della polizza assicurativa collegata a un finanziamento deve essere incluso nel calcolo del TEG quando, pur formalmente facoltativa, risulta funzionalmente connessa all’operazione di credito e svolge anche una funzione remunerativa in favore del finanziatore. Se, computando tale costo, il tasso effettivo globale supera la soglia antiusura, trova applicazione l’art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente gratuità del finanziamento e diritto del cliente alla restituzione non solo degli interessi, ma anche delle commissioni, delle spese e dei premi assicurativi connessi al credito.
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, 13 luglio 2026, n. 5918, Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone.
La vicenda
La pronuncia trae origine da tre contratti di prestito personale rispetto ai quali i mutuatari lamentavano il superamento del tasso soglia usurario a seguito dell’inclusione, nel calcolo del TEG, dei premi relativi a polizze assicurative CPI (Credit Protection Insurance), stipulate contestualmente ai finanziamenti.
L’istituto di credito sosteneva, invece, che le coperture fossero meramente facoltative e che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, il relativo costo non dovesse essere computato nel TEG.
Il Tribunale di Milano ha accolto integralmente la domanda, ritenendo che le polizze, pur formalmente opzionali, fossero strettamente collegate all’operazione di credito e producessero un vantaggio economico diretto anche per il finanziatore.
La funzione economica della polizza prevale sulla qualificazione formale
L’aspetto più interessante della decisione consiste nell’approccio sostanzialistico adottato dal Tribunale.
La sentenza evidenzia come le polizze presentassero una pluralità di elementi sintomatici del loro collegamento con il finanziamento: erano stipulate contestualmente al contratto di credito, avevano identica durata, il premio veniva finanziato mediante trattenuta sull’importo erogato e, soprattutto, la compagnia assicurativa, in caso di sinistro, era tenuta a versare direttamente alla finanziaria il debito residuo o le rate ancora dovute.
È proprio quest’ultimo elemento ad assumere rilievo decisivo. Secondo il Tribunale, infatti, la copertura assicurativa non tutela esclusivamente il debitore, ma realizza anche una funzione remunerativa e di garanzia in favore dell’intermediario finanziario, riducendone il rischio di insolvenza. Ne consegue che il relativo premio costituisce un costo funzionalmente connesso all’erogazione del credito e, come tale, deve essere incluso nel costo complessivo del finanziamento ai fini dell’art. 644 c.p.
Il consolidamento dell’orientamento della Cassazione
La decisione si inserisce nel solco dell’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il Tribunale richiama, infatti, i recenti arresti della Suprema Corte (Cass. 3 giugno 2026, n. 17577; Cass. 6 giugno 2025, n. 15114; Cass. 25 luglio 2024, n. 20699), secondo i quali, ai fini della verifica dell’usura, devono essere considerate tutte le spese collegate all’erogazione del credito, indipendentemente dal fatto che esse siano state incluse nelle rilevazioni statistiche del TEGM o dalle indicazioni contenute nelle Istruzioni amministrative della Banca d’Italia.
Viene così ribadito un principio ormai fermo: le fonti amministrative non possono derogare alla disciplina primaria dell’art. 644 c.p., che impone di considerare ogni remunerazione, commissione o spesa funzionalmente collegata al credito.
Gli effetti dell’usura: restituzione anche dei premi assicurativi
Accertato il superamento del tasso soglia, il Tribunale applica la sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., dichiarando la gratuità dei finanziamenti.
La conseguenza pratica è particolarmente significativa. Il cliente non ha diritto soltanto alla restituzione degli interessi corrisposti, ma può ripetere anche commissioni, spese e premi assicurativi che hanno concorso al superamento della soglia di usura.
Sul punto la sentenza richiama un precedente dello stesso Tribunale di Milano (24 settembre 2024, n. 8268), affermando che sarebbe illogico computare il premio assicurativo per accertare l’usura e, una volta accertata, escluderlo dagli effetti restitutori dell’art. 1815, comma 2, c.c. La medesima voce di costo che determina l’illiceità del contratto deve quindi essere eliminata anche nella fase di rideterminazione del dare-avere tra le parti.
Una decisione destinata a incidere anche sul mercato assicurativo
La pronuncia conferma come il contenzioso sulle polizze CPI non riguardi più soltanto il settore bancario, ma investa direttamente anche il comparto assicurativo.
Per le compagnie che distribuiscono coperture abbinate al credito e, soprattutto, per gli intermediari che le collocano, diventa sempre più rilevante verificare non soltanto la correttezza della documentazione precontrattuale e della qualificazione della polizza come “facoltativa”, ma anche la concreta funzione economica svolta dalla copertura nell’ambito dell’operazione di finanziamento.
La sentenza del Tribunale di Milano conferma infatti che, nell’accertamento dell’usura, il giudice privilegia la sostanza economica rispetto alla forma negoziale: se la polizza costituisce parte integrante del costo del credito e determina un vantaggio patrimoniale per il finanziatore, il relativo premio concorre al calcolo del TEG, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di gratuità del finanziamento e restituzione delle somme indebitamente percepite.
22.09.2026