Rappresentazioni dei disegni sotto esame più rigoroso, controllo d’ufficio più incisivo sulle indicazioni geografiche e comunicazioni ammesse ormai solo per via telematica. Sono queste le direttrici della nuova edizione delle Direttive EUIPO sull’esame di marchi e disegni comunitari, in vigore dal 1° luglio 2026. Il testo non tocca le norme, ma riscrive la prassi dell’Ufficio recependo la giurisprudenza più recente e spingendo con decisione verso la digitalizzazione: un aggiornamento tecnico che si traduce, però, in ricadute immediate su chi deposita e su chi litiga davanti all’Ufficio europeo.
EUIPO, Guidelines for Examination of EUTMs and EUDs (Version 1.0), decisione del Direttore esecutivo n. EX-26-09 del 30 giugno 2026, in vigore dal 1° luglio 2026.
Per i disegni la rappresentazione chiara non è più un dettaglio
La novità di maggior impatto riguarda i disegni e modelli. La “rappresentazione sufficientemente chiara” diventa un requisito per l’attribuzione della data di deposito: se manca, la data non si ottiene, senza possibilità di recupero a valle. Cambiano anche le regole sulle viste ammesse e sui disclaimer visivi, con una distinzione netta tra rappresentazioni statiche, animate e dinamiche. Sul fronte dei motivi di rifiuto entra quello fondato sull’art. 6ter della Convenzione di Parigi, mentre l’intera disciplina della nullità viene riscritta, con indicazioni inedite sulle prove raccolte online e con l’introduzione di procedure di nullità a carattere prioritario.
Sui marchi l’Ufficio alza la guardia sulle indicazioni geografiche
Il capitolo marchi ruota attorno alle indicazioni geografiche. Sulla scia della sentenza Nero Champagne (Tribunale UE, T-239/23), l’esame d’ufficio si estende oltre i prodotti identici o comparabili: l’Ufficio potrà obiettare anche quando il marchio sfrutti, indebolisca o comprometta la reputazione di una IG. Viene inoltre recepito il regolamento sulle IG per i prodotti artigianali e industriali e superata l’obiezione sistematica ai marchi collettivi costituiti dal logo di una IG, d’ora in poi non più letti automaticamente come indicazioni geografiche anziché come marchi collettivi.
Opposizioni più rapide e confronto tra segni ridefinito
Sul contenzioso, la prassi si fa più selettiva. Recependo il caso Ape tees (Corte di Giustizia, C-337/22 P), le Direttive confermano che il diritto anteriore deve restare valido fino alla decisione; e stabiliscono che, se l’opponente invoca diritti non ammissibili ai sensi della norma citata (art. 8(4) EUTMR), l’opposizione è respinta come inammissibile — non più come infondata — con chiusura anticipata del procedimento. Ridefiniti anche i criteri di confronto tra segni: maiuscole e minuscole diventano irrilevanti, sicché due marchi denominativi che differiscono solo per questo sono considerati identici, mentre una singola lettera non stilizzata è ritenuta di per sé poco distintiva.
Solo digitale: la carta esce di scena
Cambia infine il volto delle procedure. Nei procedimenti sui disegni le comunicazioni all’Ufficio viaggiano esclusivamente per via elettronica: quanto inviato per posta o corriere dopo il 1° luglio 2026 si considera non ricevuto, non viene restituito e viene distrutto dopo trenta giorni. Si alleggeriscono anche le proroghe — non servono più prove documentali a supporto della seconda richiesta, che resta comunque motivata — e le sospensioni congiunte, prolungate automaticamente di diciotto mesi dopo il primo semestre. Un pacchetto che conferma la doppia anima della riforma: più rigore in sede di esame, più semplicità nella gestione dei procedimenti.
07.09.2026