La domanda di concordato semplificato con riserva ex art. 44 CCII non proroga il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies CCII, entro il quale devono necessariamente essere depositati la proposta e il piano di concordato semplificato.
Tribunale di Bologna, 17 febbraio 2026, Pres. Liccardo, Est. Rimondini
Con decreto del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Bologna affronta una delle prime questioni applicative poste dalla possibilità, introdotta dal D.Lgs. n. 136/2024, di accedere al concordato semplificato mediante domanda con riserva ex artt. 40 e 44 CCII.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 25 sexies CCII infatti dispone che “Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”.
Nel caso esaminato, l’imprenditore aveva depositato la domanda prenotativa nello stesso giorno in cui era stata comunicata la relazione finale dell’esperto, chiedendo l’assegnazione di sessanta giorni per il successivo deposito della proposta e del piano, oltre alla concessione delle misure protettive.
Il tema centrale non riguarda, tuttavia, la tempestività della domanda iniziale, ma la durata del termine per completarla: il termine ordinariamente assegnabile ai sensi dell’art. 44 CCII può spingersi oltre i sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto?
Secondo il Tribunale di Bologna, la risposta è negativa
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente oggi di proporre la domanda di cui all’art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano, ma soltanto “nel rispetto del termine di cui al primo periodo”. Tale inciso, ad avviso del Collegio, mantiene fermo il limite massimo di sessanta giorni previsto per l’accesso al concordato semplificato.
La natura decadenziale del termine deriva, in particolare, dalla stretta connessione funzionale tra il concordato semplificato e la precedente composizione negoziata. La domanda con riserva consente quindi di frazionare il deposito, ma non di recidere quel collegamento né di ampliare la finestra temporale entro la quale lo strumento deve essere compiutamente proposto.
Ne consegue che il piano e la proposta devono essere depositati entro il sessantesimo giorno e che non è concedibile alcuna proroga capace di superare tale limite.
La decisione si pone in continuità con il provvedimento del Tribunale di Milano, 5 dicembre 2024, Pres. Est. De Simone (in www.dirittodellacrisi.it), che aveva già affermato come l’accesso con riserva, pur espressamente ammesso dal correttivo. In particolare il Tribunale di Milano precisava che l’opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva al concordato semplificato “non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce non estenda il termine decadenziale stabilito dall’art. 25-sexies CCII”.
Quale utilità conserva, allora, la domanda di concordato semplificato con riserva?
Più che uno strumento per guadagnare tempo, essa può rappresentare un presidio di protezione nel periodo, comunque contenuto entro i sessanta giorni, necessario per completare la proposta e il piano. Il deposito della domanda consente infatti all’imprenditore di chiedere, nelle more, l’applicazione delle misure protettive e cautelari previste dagli artt. 54 e 55 CCII.
L’accesso con riserva al concordato semplificato sembra dunque assumere più la funzione di ponte processuale tra la chiusura della composizione negoziata e il deposito della documentazione completa: non amplia il tempo disponibile, ma può proteggere il patrimonio dalle iniziative dei creditori durante il tempo residuo per il deposito della proposta e del piano.
02.09.2026