Una società alberghiera che per oltre un decennio non versa imposte e contributi, accumula quasi due milioni di euro di debiti verso il fisco e gli enti previdenziali, e poi propone un concordato preventivo che li falcida quasi per intero. È abuso dello strumento concorsuale o legittimo esercizio di un diritto? La Corte d’Appello di Napoli sceglie la seconda strada, tracciando una linea netta tra condotta del debitore e funzione del concordato.
Corte d’Appello di Napoli, 24 febbraio 2026, n. 3546 (R.G. aa.cc. n. 3546/2025).
Il piano concordatario contestato dall’Agenzia delle Entrate: i fatti di causa
La società, affittuaria di due aziende alberghiere a Ischia, presentava una proposta di concordato preventivo per fronteggiare un’esposizione debitoria di circa 4,2 milioni di euro, in massima parte di natura tributaria e contributiva. Il piano prevedeva la prosecuzione dell’attività in forma indiretta, tramite il subaffitto già in essere delle due strutture, e il soddisfacimento dei creditori attraverso i flussi da ciò derivanti, integrati da finanza esterna e liquidità disponibile.
I creditori venivano suddivisi in otto classi, con trattamenti fortemente differenziati: integrale per i crediti privilegiati di grado più elevato, fino a una falcidia del 94-95% per i crediti erariali degradati a chirografo. La proposta, approvata solo da tre classi su otto, veniva comunque omologata dal Tribunale di Napoli tramite il meccanismo della ristrutturazione trasversale. L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo, sostenendo che il concordato fosse il risultato di un sistematico inadempimento fiscale finalizzato a un autofinanziamento improprio, e che la classificazione dei creditori fosse stata costruita ad hoc per orientare l’esito della votazione.
Le motivazioni: nessun giudizio di meritevolezza nel Codice della crisi
La Corte rigetta il reclamo, partendo da un dato strutturale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: a differenza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che l’art. 69 C.C.I.I. dichiara inammissibile in caso di sovraindebitamento dovuto a colpa grave, mala fede o frode, nessuna norma analoga condiziona l’accesso al concordato preventivo alla condotta pregressa del proponente.
Su questa base, la Corte esclude che il sistematico inadempimento fiscale, per quanto idoneo a generare un vantaggio finanziario indebito, possa di per sé integrare un abuso del diritto o incidere sulla causa concreta del piano. Decisivo è, piuttosto, che i creditori siano stati messi in condizione di valutare consapevolmente la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Quanto alla categoria dell’abuso del processo, la Corte ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli casi – individuati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite – in cui la domanda di concordato sia strumentalmente preordinata a ritardare la dichiarazione di fallimento. Al di fuori di questa ipotesi tipica, secondo il Collegio, il ricorso al concetto di abuso rischia di trasformarsi in uno strumento “elastico” e arbitrario, non sorretto da alcun ancoraggio normativo. Allo stesso modo, viene esclusa la rilevanza dell’assenza di interventi sugli assetti organizzativi della società e della natura solo temporanea della continuità indiretta, trattandosi di modalità espressamente ammesse dall’art. 84 C.C.I.I.
Uno strumento di efficienza, ma a quale prezzo
Si consolida, con questa decisione, un orientamento che valorizza il consenso informato dei creditori e riduce progressivamente lo spazio del sindacato giudiziale, in linea con la in linea con la scelta del Codice della crisi di ridurre il controllo del giudice a una verifica formale. La scelta è coerente sul piano sistematico, ma non priva di criticità.
Il nodo problematico non è tanto il superamento del giudizio di meritevolezza, quanto il rischio che il concordato diventi lo strumento per consolidare un vantaggio competitivo costruito sul mancato versamento di imposte e contributi per anni. Un’impresa che non ha adempiuto ai propri obblighi tributari, beneficiando poi di una falcidia quasi totale del debito erariale, si trova in una posizione difficilmente equiparabile a chi ha onorato regolarmente i propri debiti, con possibili riflessi distorsivi sulla parità delle condizioni di mercato.
In questa prospettiva, l’abuso non andrebbe inteso come giudizio etico sulla condotta del debitore, ma come verifica oggettiva della coerenza tra l’utilizzo del concordato e la sua funzione tipica: il soddisfacimento dei creditori attraverso un effettivo riequilibrio della posizione economico-finanziaria dell’impresa. Solo riportando al centro la causa concreta del concordato si può scongiurare che la ristrutturazione finisca per premiare condotte pregresse scorrette.
11.09.2026