12.06.2026

C’è un illecito? Tempo alle p.a.

  • Italia Oggi

Per la notificazione di illeciti amministrativi, la pubblica amministrazione può andare con calma. Il termine di 90 giorni previsto dalla legge 689/1981 viola il diritto Ue. Le pubbliche autorità non devono essere vincolate a un termine ristretto, addirittura agganciato alla prima segnalazione; al contrario, esse devono avere un tempo congruo per valutare preliminarmente i fatti e scegliere se e quando avviare il formale procedimento. A garantire ampio spazio di manovra a tutte gli enti pubblici, titolari di poteri sanzionatori, è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), sezione seconda, con due sentenze gemelle del 30/1/2025: la prima nella causa C‑510/23, relativa a violazioni del divieto di pratiche commerciali sleali previsto dal Codice del consumo (dlgs n. 206/2005); la seconda, relativa alla violazione del divieto di abuso di posizione dominante previsto dalla disciplina antitrust (legge 287/1990).

• Nel primo caso si è trattato di reclami contro la pratica, nella procedura on line di acquisto di biglietti ferroviari, di offrire con priorità soluzioni di viaggio più costose (alta velocità).

• Nel secondo caso alla sbarra si è trovata una società di traghetti, cui si rimprovera di fissare tariffe salate per il traghetto di autoveicoli, abusando della sua posizione sul mercato.

Entrambi le vicende sono accomunate dal fatto che l’autorità pubblica competente (l’Antitrust) ha notificato ufficialmente alle imprese incolpate le violazioni accertate solo molto tempo dopo, anche anni dopo, la prima segnalazione ricevuta. In ogni caso all’esito delle indagini, l’Antitrust ha irrogato sanzioni milionarie, impugnate dalle società, le quali hanno eccepito la tardività degli atti e la conseguente invalidità delle sanzioni per decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge 689/1981.

I giudici amministrativi italiani hanno mandato i fascicoli a Lussemburgo per far valutare alla Cgue la compatibilità della legge 689/1981 con la direttiva 2005/29/CE, che assicura piena tutela ai consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, e con la direttiva (UE) 2019/1 , sui poteri dele autorità garanti della concorrenza.

E la Cgue ha sonoramente bocciato il termine di 90 giorni previsto dalla la legge 689/1981, ritenendolo incompatibile con il diritto Ue.

Le pubbliche amministrazioni, infatti, devono avere tempo congruo per valutare le segnalazioni, effettuare istruttorie preliminari e scegliere con ampia discrezionalità quando avviare ufficialmente la fase istruttoria con comunicazione al soggetto incolpato. Le autorità hanno la prerogativa di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria, anche se ha già conoscenza delle gli elementi essenziali della violazione.

Al contrario, il termine di 90 giorni con l’annullamento automatico degli atti in caso di sua violazione e l’impossibilità di ripartire da capo, è troppo rigido, lede l’autonomia delle pubbliche autorità, costrette a dare priorità sulla base del calendario e non della gravità dei fatti, amplifica il rischio di sistematica impunità e impedisce la collaborazione tra autorità Ue impegnate in procedimenti transfrontalieri.

Certo, aggiunge la Cgue, va valutato il diritto di difesa dei soggetti incolpati e le PA non devono dilatare i tempi in maniera irragionevole, anche se questo concetto rimane indefinito.

Peraltro, sostiene la Cgue, il decorso di 90 giorni non compromette le possibilità di difesa delle imprese. I principi della sentenza sono di applicazione traversale a tutti gli illeciti amministrativi (ad esempio quelli per violazione della privacy).