10.06.2026 Icon

Fondo immobiliare trasferito: la vecchia SGR non paga le imposte maturate dopo il passaggio di gestione

Il trasferimento della gestione di un fondo immobiliare segna anche il passaggio delle responsabilità connesse agli adempimenti fiscali riferibili al patrimonio del fondo. Ne consegue che la precedente società di gestione del risparmio (SGR), ossia il soggetto incaricato di amministrare il fondo e di operare in suo nome e per suo conto, non può essere chiamata a rispondere delle imposte maturate dopo la cessazione dell’incarico. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che ha annullato una cartella di pagamento notificata a una SGR per imposte di registro riferite ad annualità successive al trasferimento della gestione del fondo a un diverso operatore.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. III, sent. n. 31/2026, depositata il 5 gennaio 2026 (RG n. 4881/2024).

La pretesa fiscale rivolta al precedente gestore

La vicenda prende avvio dall’impugnazione di una cartella di pagamento contenente diverse pretese tributarie. Una parte del credito, relativa all’imposta di registro dovuta in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, è stata successivamente eliminata dall’Agenzia delle Entrate mediante sgravio in autotutela, una volta accertato l’avvenuto pagamento.

La controversia è così rimasta circoscritta alle imposte di registro dovute per le annualità 2021 e 2022 in relazione a un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile appartenente a un fondo immobiliare. La società destinataria della cartella ha contestato la propria legittimazione passiva, evidenziando di avere cessato la gestione del fondo dal 1° ottobre 2020, a seguito del conferimento dell’incarico a un’altra SGR.

Secondo la ricorrente, le obbligazioni tributarie sorte dopo tale data non potevano più essere riferite alla società uscente, ma dovevano essere imputate esclusivamente al fondo attraverso il nuovo gestore.

Il ruolo della separazione patrimoniale dei fondi immobiliari

La Corte ha condiviso tale impostazione, richiamando il principio della separazione patrimoniale che caratterizza i fondi comuni di investimento.

Sebbene il fondo non sia dotato di autonoma personalità giuridica e operi necessariamente attraverso la società di gestione, esso costituisce un patrimonio separato e distinto sia da quello dei partecipanti sia da quello della stessa SGR. Per questa ragione, le obbligazioni riferibili al fondo non si trasferiscono automaticamente sul patrimonio della società che ne cura la gestione.

Secondo il Collegio, la cessazione dell’incarico determina anche la perdita del potere di rappresentanza del fondo. Da quel momento, pertanto, ogni rapporto con l’Amministrazione finanziaria deve essere instaurato nei confronti della nuova società incaricata della gestione, unico soggetto legittimato a operare in nome e per conto del fondo.

Il richiamo alla Cassazione e l’estensione dei principi ai trasferimenti di gestione

Nella motivazione trova spazio anche il richiamo alla sentenza n. 16285 del 12 giugno 2024 della Corte di Cassazione, che aveva escluso la responsabilità patrimoniale della SGR per i debiti facenti capo a fondi immobiliari estinti a seguito della liquidazione.

Per il giudice tributario milanese, i principi espressi dalla Suprema Corte risultano applicabili anche all’ipotesi di trasferimento della gestione. Se la cessazione del fondo non consente di imputare alla SGR debiti rimasti insoddisfatti, non vi è ragione di affermare una responsabilità della società che ha cessato ogni rapporto con il fondo quando quest’ultimo continua a esistere ed è amministrato da un diverso gestore.

La pronuncia offre così un’importante conferma della netta distinzione tra il patrimonio del fondo e quello della società di gestione, escludendo che possano configurarsi forme di responsabilità solidale o sussidiaria della SGR uscente per obbligazioni maturate dopo il trasferimento dell’incarico. Si tratta di una conclusione coerente con la funzione della separazione patrimoniale e con l’esigenza di individuare con certezza il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Autore Martina Careccia

Associate

Milano

m.careccia@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crediti erariali ?

Contattaci subito