Per la prima volta, in un unico provvedimento, un Tribunale non si limita a prorogare le misure protettive nella composizione negoziata, ma accerta anche i presupposti per il rilascio di DURC e DURF. La decisione del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2026 salda in un solo decreto tutela del patrimonio, continuità aziendale, regolarità contributiva e regolarità fiscale funzionale al mercato degli appalti. Il Giudice, nell’ambito della composizione negoziata, ha infatti confermato le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII per ulteriori 120 giorni, sino al limite massimo consentito, e contestualmente ha accolto la richiesta di misure cautelari atipiche volte ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e del Documento Unico di Regolarità Fiscale.
Il ragionamento del decreto muove da un presupposto ormai centrale nella lettura moderna del Codice della crisi: le misure protettive non sono concesse perché il risanamento sia già certo, ma perché esso non appaia manifestamente implausibile e perché le trattative risultino effettive, serie e funzionali alla continuità. Il giudizio richiesto al Tribunale è dunque prognostico, non definitivo. Occorre verificare la presenza di un fumus di risanabilità e di un periculum concreto, rappresentato dal rischio che l’assenza delle misure comprometta il buon esito del percorso negoziale.
Nel caso esaminato, il piano aggiornato valorizza la prosecuzione dell’attività d’impresa, la presenza di flussi di cassa prospettici, l’ampliamento della rete clienti, la partecipazione a gare e bandi, la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei costi fissi. Il confronto con l’alternativa liquidatoria evidenzia, secondo la prospettazione recepita nel provvedimento, un miglior soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi di continuità, con particolare riferimento ai crediti previdenziali e tributari privilegiati. La conferma delle misure protettive si inserisce, quindi, in una traiettoria coerente: sospendere le iniziative esecutive e cautelari, impedire l’acquisizione non concordata di diritti di prelazione, evitare la risoluzione dei contratti funzionali alla continuità e preservare l’impresa dal rischio di liquidazione giudiziale durante il tempo necessario alla prosecuzione delle trattative. Ma il salto qualitativo del decreto sta nella parte successiva, dedicata al DURC e al DURF.
Quanto al DURC, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il giudice della composizione negoziata non può imporre direttamente all’ente previdenziale un facere amministrativo, ma può adottare una misura atipica di natura accertativa, riconoscendo interinalmente la sussistenza delle condizioni affinché la sede competente possa procedere al rilascio. La misura resta temporalmente circoscritta e ancorata alla durata delle misure protettive, ma assume valore decisivo quando il DURC rappresenta condizione per operare, partecipare al mercato e ottenere il pagamento dei corrispettivi.
Ancora più significativa è l’estensione del medesimo ragionamento al DURF. Il certificato di regolarità fiscale, previsto dalla disciplina in materia di ritenute e appalti, costituisce nella prassi un requisito imprescindibile per la partecipazione a gare, la sottoscrizione di contratti, la prosecuzione dei rapporti e il pagamento degli stati di avanzamento o dei saldi finali. Nel caso concreto, il DURF irregolare risultava ostativo all’incasso di commesse pubbliche per importi rilevanti e alla valorizzazione di ordini sospesi.
Il decreto affronta allora una questione di sistema: se un’impresa in crisi accede alla composizione negoziata proprio perché gravata anche da debiti fiscali, sarebbe contraddittorio precluderle automaticamente il DURF per la sola esistenza di ruoli superiori alla soglia prevista, quando quegli stessi debiti sono oggetto del percorso di risanamento. Una lettura rigidamente formale finirebbe per scoraggiare l’accesso agli strumenti di emersione anticipata, trasformando la crisi fiscale da oggetto del trattamento negoziale a causa automatica di espulsione dal mercato.
Da qui la soluzione adottata: il giudice, in presenza degli altri requisiti che restano affidati alla verifica dell’amministrazione competente, può accertare la non operatività ostativa del requisito relativo ai debiti fiscali anteriori, quando il mancato pagamento sia coerente con la situazione di crisi e con il percorso di composizione negoziata. Anche in questo caso la misura è limitata nel tempo, sino al 2 agosto 2026, e strettamente funzionale alla prosecuzione delle trattative.