25.05.2026

Agli amministratori si chiedono maggiore fedeltà e riservatezza

  • Italia Oggi

Sia gli amministratori che i direttori generali saranno tenuti a un maggior rispetto degli interessi della società in cui operano e a mantenere assolutamente riservate le notizie apprese nel corso del mandato. Gli interessi degli amministratori potranno essere appositamente regolati con statuto o regolamento interno. Sono le principali novità introdotte agli articoli 2390, 2390-bis e 2391 e 2396-bis c.c. dal dlgs 47/2026, che attua la riforma organica dei mercati dei capitali italiani, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 19 della cosiddetta legge Capitali (l. n. 21/2024), e modifica il Testo unico della finanza (Tuf).

Divieto di concorrenza esteso. Viene modificato, in tema di concorrenza, l’art. 2390 c.c. ai sensi del quale gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea. Quest’ultima locuzione “o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea” è stata sostituita con le parole “direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea”. In ottica soggettiva, il divieto seppur rivolto agli amministratori (esecutivi e non) dispiega i suoi effetti anche su coloro che non rivestono formalmente tale carica ma esercitano nella sostanza la relativa funzione (amministratori di fatto) e ai liquidatori, che nel concreto sono amministratori. L’esercizio di una attività concorrente per conto proprio riguarda l’eventuale posizione dell’imprenditore individuale che eserciti, personalmente e in forma autonoma, un’attività in concorrenza con la società amministrata. L’attività per contro terzi inerisce, invece, a eventuali situazioni di lavoro subordinato, co.co.co, di agenzia, di prestazione d’opera intellettuale, con le quali l’amministratore mette le proprie competenze a disposizione di soggetti concorrenti. In ottica operativa, in merito al tipo di attività oggetto del divieto, la Cassazione, con pronuncia n. 14226 del 23 maggio 2023 ha chiarito da un lato che ai fini della condotta rilevante non sia il singolo atto isolato di concorrenza, bensì l’attività continuativa dell’amministratore intesa sotto il profilo temporale e sistematico, e inoltre che l’attività rilevante ai fini del divieto in commento sia quella concretamente svolta dalla società e non quella formalmente inserita nello statuto. Due le novità previste dalla nuova disposizione. In ottica soggettiva il divieto originariamente previsto per l’assunzione di cariche di amministratore o direttore generale in società concorrenti è stato esteso anche al ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. Trattasi di figure dirigenti prive della qualifica di direttori generali ma che nell’ambito della società concorrente eserciterebbero funzioni di indirizzo strategico tali da generare quel conflitto di ruoli che la norma vuole evitare. La Consob con regolamento n. 17221/2010, definisce (come individuati con lo Ias 24) tali dirigenti come quelli titolari del “potere e della responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo delle attività della società”. In secondo luogo, al fine di bypassare il divieto, viene richiesto all’assemblea una specifica autorizzazione: eventuali deroghe alla regola generale concesse dall’assemblea devono avere un carattere “specifico” e non generico, individuando cioè nel dettaglio, nella delibera assembleare, le specifiche attività che l’amministratore è autorizzato a svolgere. Tale disposizione, ad avviso di chi scrive, risolve il tema (dibattuto) delle “deroghe” implicite (quando sia nominato un amministratore che si trovi anteriormente all’incarico in una situazione di concorrenza) e delle deroghe previste dallo statuto. In relazione all’analiticità richiesta dalla riforma, le due situazioni in commento sembrano ormai inammissibili. Un dubbio che la riforma avrebbe potuto chiarire riguarda l’applicabilità dell’art. 2390 c.c. agli amministratori di srl. La Cassazione con l’ordinanza n. 14226/2023, seppur nell’ambito di obiter dictum, ha ritenuto la norma applicabile in via analogica anche agli amministratori di srl. Nella pratica resta comunque preferibile inserire nello statuto della srl una specifica clausola di non concorrenza, individuando almeno le attività vietate, il perimetro geografico del divieto, il periodo di durata dello stesso dopo la cessazione dell’incarico.

Divieti più incisivi anche per i direttori generali. L’art. 2396-bis, di nuova introduzione, estende ai direttori generali l’applicazione dei divieti di concorrenza e utilizzazione delle informazioni riservate previsti per gli amministratori. Come per gli amministratori, quindi anche ai direttori generali è fatto divieto di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società. Inoltre, non potranno utilizzare a vantaggio proprio o di terzi, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico. In effetti anche se il direttore generale è legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato e non da un rapporto organico come gli amministratori, la sua posizione comporta l’accesso pieno alle informazioni più sensibili e riservate della società. Quanto sopra non solo in quanto di norma il direttore generale partecipa ai cda e ai comitati esecutivi (spesso peraltro anche fungendo da segretario), cioè in contesti in cui transitano tutte le informazioni alla base delle decisioni aziendali, le relative strategie, nonché i punti di forza e debolezza dell’ente, ma perché in ogni caso esso deve conoscere tutte le delibere degli organi gestionali per potere dare a esse concreta attuazione. Un direttore generale, quindi, che intrattenga anche rapporti di mera consulenza esterna con società concorrenti potrebbe utilizzare quanto concretamente appreso grazie alla sua posizione apicale favorendo la concorrenza. Qui vi è una sostanziale differenza rispetto agli amministratori, per i quali l’eventuale possibilità derogatoria è in capo all’assemblea, mentre per i direttori generali tale autorizzazione è in capo all’organo amministrativo. Ulteriore differenza è la mancata estensione ai direttori generali del divieto, introdotto ex novo dall’art. 2390 c.c. per gli amministratori, di assumere ruoli di dirigenza con responsabilità strategica in società concorrenti.