20.05.2026

Concordato minore, il cram down si accontenta di procedure snelle

  • Italia Oggi

Per il cram down del concordato minore non serve la proposta di transazione fiscale prevista dal codice della crisi d’impresa per il concordato preventivo: affinché scatti l’omologazione forzosa nella procedura contro il sovraindebitamento, infatti, è sufficiente un iter più snello che tuttavia prevede l’intervento necessario dell’organismo di composizione della crisi laddove l’Occ attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata. L’alleggerimento, però, vale anche per il fisco: la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, se competente, può esprimere il voto sulla proposta senza «il previo parere conforme» della direzione regionale. Così la Cassazione civile, prima sezione, nella sentenza n. 14555 del 16/05/2026.

Procedura autonoma

Accolto il ricorso delle Entrate secondo cui la disciplina semplificata del concordato minore rende incompatibile l’applicazione dell’articolo 88, comma 6, del decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14: il cram down fiscale della procedura da sovraindebitamento non presuppone la proposta di transazione fiscale prevista invece per il concordato preventivo. Il professionista indebitato offre al fisco, unico creditore, poco più di 30 mila euro di fronte a un debito di oltre 1,6 milioni. Il Tribunale rigetta l’omologa per il voto contrario del fisco che impedisce il raggiungimento della maggioranza. Sbaglia tuttavia la Corte d’appello ad accogliere il reclamo del professionista sul rilievo che il “pollice verso” della direzione provinciale delle Entrate non sarebbe valido senza il placet della direzione regionale, applicando il meccanismo del silenzio-assenso: per il trattamento dei crediti tributari nel concordato minore, invece, è prevista una procedura autonoma e semplificata.

Valutazione complessiva

Nel concordato minore, infatti, la relazione dell’Occ svolge in sostanza il ruolo che nel concordato preventivo è assegnato formalmente all’attestazione del professionista indipendente: vale a dire indicare la convenienza del trattamento proposto ai crediti erariali e previdenziali rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, «la sussistenza di un trattamento non deteriore». L’Occ deve invero indicare la convenienza del piano rispetto a tutti i crediti, compresi quelli tributari e previdenziali, fornendo così il presupposto per l’omologazione forzosa. Nella procedura minore, dunque, il dissenso del fisco è valido se espresso dall’ufficio titolare del credito, senza il parere regionale, mentre il silenzio oltre i termini vale come assenso.

Cram down escluso

Attenzione, però: quando il fisco è l’unico titolare dell’intero montante creditorio, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione finanziaria e omologare forzosamente il concordato: il cram down, in effetti, nasce per evitare che il fisco blocchi una procedura condivisa dagli altri creditori, non per azzerare del tutto il diritto di voto dell’erario quando è l’unico soggetto coinvolto. Parola al giudice del rinvio.